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Tax control framework (Tcf): ecco come funziona il sistema di controllo del rischio finanziario

A oggi sono circa 150 le realtà economiche del nostro Paese che, scegliendo di entrare in questo regime, hanno raccolto la sfida di dotarsi di un adeguato sistema di controllo interno, contribuendo a promuovere un rapporto di fiducia e trasparenza con l’Amministrazione finanziaria. L’istituto della Cooperative ha innovato il rapporto tra fisco e contribuenti, prevedendo…

A oggi sono circa 150 le realtà economiche del nostro Paese che, scegliendo di entrare in questo regime, hanno raccolto la sfida di dotarsi di un adeguato sistema di controllo interno, contribuendo a promuovere un rapporto di fiducia e trasparenza con l’Amministrazione finanziaria.

L’istituto della Cooperative ha innovato il rapporto tra fisco e contribuenti, prevedendo nuove modalità di interlocuzione costante e preventiva, con la possibilità di pervenire a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. Il legislatore ha introdotto il Regime dell’Adempimento collaborativo. Con i provvedimenti attuativi e i chiarimenti di prassi emanati dall’Agenzia delle entrate tra l’anno 2016 e il 2021, l’istituto è divenuto effettivamente operativo per le imprese italiane di grandi dimensioni.

La legge “Delega al Governo per la riforma fiscale”, ha inteso potenziare il Regime di Adempimento collaborativo con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare gli effetti premiali dell’istituto. Sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell’istituto, ponendo le basi per una nuova fase di sviluppo del Regime. Il Legislatore ha inteso determinare le condizioni di un cambiamento culturale irreversibile finalizzato al perseguimento del comune obiettivo della realizzazione di un sistema fiscale più affidabile e moderno.

Il TCF può essere definito come l’insieme di strumenti, strutture organizzative, norme e regole aziendali, volti a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi fiscali, una conduzione dell’impresa tale da minimizzare il rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria. La legge delega è intervenuta sul punto prevedendo la possibilità di “certificare” il sistema integrato di rilevazione gestione e controllo del rischio fiscale, fermi restando i poteri di controllo dell’Agenzia delle entrate.

La certificazione è funzionale a una maggiore “standardizzazione” del TCF e al rafforzamento degli effetti premiali connessi all’adesione al Regime, perché un TCF certificato, e caratterizzato da una puntuale individuazione della “Mappa dei Rischi fiscali”, costituisce condizione essenziale per l’accesso ai benefici sanzionatori introdotti dal decreto. I requisiti minimi sono: l’adozione di un documento di Strategia Fiscale, scritto e firmato dagli amministratori della società contenente un piano di azione di lungo periodo che definisca gli obiettivi nella gestione della variabile fiscale”; l’integrazione nel TCF di adeguati controlli in materia di informativa finanziaria-contabile, al fine di assicurare la corretta applicazione dei principi contabili; l’ideazione di un modello di Governance della Tax Compliance a “tre linee di controllo”; la necessaria istituzione di una funzione di monitoraggio di secondo livello; l’adozione di una “policy di gestione del rischio interpretativo” che garantisca l’adozione di efficaci presidi per l’individuazione dei rischi fiscali di natura interpretativa da comunicare all’Agenzia delle Entrate nel corso delle interlocuzioni “costanti e preventive”.

Le specifiche

Il modello deve aderire alle caratteristiche della sua organizzazione; evolversi e cambiare con essa. Il Regime è riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi: a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro; a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro; a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro. Inoltre, ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale debitamente certificato.

L’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, nel modificare l’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, introducendo i commi 1- bis, 1-ter ed 1-quater, ha previsto l’obbligo di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale. La certificazione ha la funzione di attestare che l’impresa sia dotata di un efficace TCF, integrato anche in ordine alla “mappatura” dei rischi fiscali “derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente”. La certificazione deve essere personalmente redatta dal professionista indipendente, ha durata triennale e va aggiornata alla scadenza del triennio.

Il certificatore deve valutare se il sistema di controllo del rischio fiscale del contribuente che intende aderire al Regime, fornisca una ragionevole certezza agli stakeholders di riferimento, ivi inclusa l’amministrazione finanziaria, riguardo a una gestione consapevole e affidabile della variabile fiscale.

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