Nonostante gli ultimi interventi normativi, non si vedono soluzioni efficaci nel breve termine per le imprese in difficoltà nella monetizzazione dei bonus edilizi. Gli ultimi dati ufficiali, rappresentano una situazione molto grave per le aziende: cinque miliardi di euro di crediti fermi sui cassetti fiscali delle imprese non monetizzati. Il risultato economico e sociale è di facile previsione: molte imprese andranno incontro al fallimento, i dipendenti e i fornitori non verranno pagati, molti cantieri verranno lasciati a metà (esponendo in questo modo i committenti al recupero del credito che hanno ceduto all’impresa). La recente possibilità per le banche di cedere il credito a tutte le partite Iva non sembra sufficiente a sbloccare l’impasse; le banche specialmente quelle più grandi che hanno sorretto fino ad oggi l’intero mercato di acquisto dei crediti edilizi, stanno sostenendo uno sforzo enorme per completare nel più breve tempo possibile l’azione di mercato verso i correntisti potenziali acquirenti e rendere operativa la misura tesa a liberare la capienza fiscale, tuttavia le nuove norme necessitano di un quadro interpretativo dai contorni chiari e precisi e non indefiniti.
Sono due i versanti di possibile intervento che aiuterebbero nell’immediato a sbloccare il mercato dei bonus edilizi. Il primo, molto semplice, riguarda la responsabilità del correntista cessionario. E’ assolutamente necessario mettere in chiaro che chi compra i crediti dalla banca non ha alcuna responsabilità. Infatti, il correntista cessionario, acquistando il credito dalla banca dopo l’immissione di liquidità nel sistema (si tratta di crediti che la banca ha già pagato all’impresa che ha applicato lo sconto in fattura o al beneficiario della detrazione), non può concorrere all’eventuale violazione; l’operazione che potrebbe essere oggetto di contestazione è già stata conclusa mesi (se non anni) prima dell’acquisto del credito. Quindi se vi fosse stato concorso nella violazione, si sarebbe realizzato mesi prima eventualmente in capo all’impresa o alla banca che non ha effettuato i necessari controlli. Testualmente la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 23/E del 23 giugno u.s. «La predetta responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari va individuata sulla base degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria. In particolare, rilevano le ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito». Una conferma dell’esclusione dalla responsabilità in solido per il correntista cessionario– anche con una semplice Faq – pubblicata sul sito Ade coniugherebbe semplicità, rapidità di realizzazione e dunque, efficacia.
Il secondo intervento, invece, concerne l’opportuna precisazione da parte dell’Agenzia del concetto di concorso della violazione per il cessionario a seguito dell’emanazione della Circolare 23/e del 23 giugno 2022. Si sta parlando del concorso di natura colposa, in quanto il caso di concorso nella violazione di natura dolosa è di per sé chiaro (i.e. il fornitore e/o il cessionario partecipano attivamente alla condotta fraudolenta).
Antonio Piciocchi è partner Deloitte