Con la sentenza 841 del 18 giugno 2025, il TAR Puglia Bari (Pres. Spagnoletti, Rel. Rotondano), in accoglimento parziale di un ricorso presentato dal proprietario di un terreno confinante con un fabbricato abusivo, chiarisce modalità e limiti previsti dalla legge per sollecitare i poteri in capo al Comune competente. Il proprietario del suolo vicino al manufatto abusivo invitava e diffidava il Comune a porre in essere tutte le attività prodromiche all’adozione del provvedimento sanzionatorio a contenuto ripristinatorio dell’abuso. Il Comune non forniva alcun riscontro e non poneva in essere alcuna azione per rimediare all’abuso, costringendo il vicino a proporre ricorso al Tar per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio del Comune.
La decisione
Il TAR, con la sentenza in commento, ha accolto parzialmente il ricorso, quanto al mancato adempimento, da parte del Comune, dell’obbligo di provvedere espressamente. Spiega il TAR che, nei casi di abusivismo edilizio e in riferimento alle garanzie offerte dalla legge per la conclusione del procedimento, l’Amministrazione è tenuta a rispondere tutte le volte in cui l’istante abbia una, legittima, aspettativa a conoscere la determinazione dell’Ente civico sul possibile abuso edilizio commesso dal terzo. Ribadisce, quindi, il TAR che sussiste l’obbligo dell’Amministrazione Comunale di provvedere sull’istanza di repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante, formulategli dal relativo proprietario, il quale subisce gli effetti nocivi immediati e diretti della commissione dell’eventuale illecito edilizio, non represso, nell’area limitrofa alla sua proprietà.