Sovraindebitamento, da luglio è in vigore il nuovo Codice della crisi: come è cambiata la legge

Il legislatore al fine di consentire al sovraindebitato di ripartire e giocarsi un’altra chances, ha varato la Legge 3/2012, che prevedeva quattro procedure per la ristrutturazione del debito: il piano del consumatore, l’accordo, la liquidazione e l’esdebitazione. Tutte e quattro indirizzate a persone fisiche – consumatori e persone giuridiche non fallibili. Il debitore per poter accedere alla procedura di sovraindebitamento tramite l’Occ doveva possedere le seguenti caratteristiche: a) non fallibile; b) non doveva essere ricorso al sovraindebitamento nei cinque anni precedenti; c) non doveva aver subito l’impugnazione o la risoluzione dell’accordo oppure la revoca o la cessazione del piano del consumatore; d) non doveva aver omesso di fornire tutta la documentazione atta a consentire la ricostruzione della situazione debitoria; e) non doveva aver beneficiato dell’esdebitazione per due volte; f) non doveva aver determinato il sovraidebitamento con frode, malafede e colpa. Per quanto concerne il piano del consumatore, alla proposta di ristrutturazione del debito doveva essere allegata una relazione a cura dell’Occ nella quale dovevano essere indicate le cause del sovraindebitamento, la diligenza spiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni per le quali era sorta l’incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata con la proposta, l’indicazione dei costi della procedura, nonché l’indicazione dell’ipotetica valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore. Detta relazione doveva essere depositata, a cura del difensore – advisor del debitore, presso il Tribunale del luogo di residenza di quest’ultimo e contenere l’indicazione di tutti i creditori, dei relativi crediti dai medesimi vantati, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati dalle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni, delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia, con relativo certificato al fine di verificare la composizione del nucleo familiare.

Se la proposta soddisfava i requisiti sopra enunciati, il Giudice fissava con decreto l’udienza di comparizione delle parti, di cui si dava notizia ai creditori, disponendo altresì la pubblicazione della proposta e del decreto nonché l’interruzione, sotto pena di nullità, delle esecuzioni intraprese e da intraprendere qualora dall’esecuzione forzata potesse derivare un pregiudizio sulla fattibilità del piano. La definitività del piano del consumatore si otteneva con l’omologazione da parte del Giudice che statuiva che non potevano essere continuate o iniziate azioni esecutive individuali. Ovviamente il decreto di omologazione poteva essere impugnato su istanza dei creditori per dolo, colpa grave o frode del debitore.

Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il nuovo Codice della Crisi di Impresa e Insolvenza (D. Lgs. 14/2019), che ha sostituito tutti i descritti procedimenti di sovraindebitamento di cui sopra. In tale ultimo decreto la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ha sostituito il piano del consumatore, il concordato minore ha sostituito l’accordo, la liquidazione controllata ha sostituito la liquidazione e l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente ha sostituito l’esedebitazione. Sempre per quanto concerne la ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore), si precisa che i requisiti di ammissibilità sono rimasti invariati. Le diversità più evidenti sono le seguenti: non è più presente la moratoria sui crediti privilegiati; la domanda può avere contenuto libero ma deve indicare specificatamente tempi e modalità per superare la crisi; per la competenza territoriale e le modalità di deposito, si fa riferimento alla circostanza che la domanda deve essere depositata dall’Occ nel circondario del Tribunale presso cui ha il centro di interessi il debitore, c.d. C.O.M.I.. Il mutamento delle modalità di deposito sarebbe giustificato da una norma inserita nel CCII che tenderebbe a privilegiare la possibilità del debitore di non avvalersi di un difensore. Inutile dire che tale norma appare sconveniente per vari generi di motivi tra cui la terzietà dell’Occ e l’impossibilità del debitore di depositare autonomamente la domanda in quanto privo della necessaria competenza tecnica.

A seguito dell’analisi della proposta e dell’attestazione di fattibilità dell’Occ, il Giudice ove le ritenga ammissibili, emette una sentenza (e non un decreto come nella L. 3/2012). Ultima rilevante differenza sta nel fatto che il Giudice, su istanza espressa del debitore, da formulare nella domanda introduttiva, può sospendere le azioni esecutive e cautelari cosa che invece prima era direttamente rimesso al Giudice malgrado esso fosse limitato solo agli atti che avrebbero ostacolato la fattibilità del piano del consumatore.

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