Scissione mediante scorporo: un passo avanti per la creazione del mercato unico europeo

Il D.Lgs. 19 del 2 marzo 2023, nel recepire la Direttiva UE 2019/2121 (c.d. Mobility Directive), ha introdotto all’interno dell’ordinamento giuridico italiano un nuovo istituto codificato nell’articolo 2506.1 c.c.: la “scissione mediante scorporo”. La Direttiva ha dettato, per la prima volta, una disciplina armonizzata delle operazioni di trasformazione e scissione transfrontaliera, un importante passo avanti per la realizzazione del mercato unico europeo.

Il legislatore

L’attuazione della Direttiva è stata un’occasione colta al volo dal Legislatore per introdurre e disciplinare la scissione con scorporo “nazionale“; diversamente, infatti, detto istituto sarebbe stato utilizzato solo in presenza di elementi transazionali. Con l’introduzione della nuova modalità di scissione, si prevede per le società il medesimo ventaglio di scelta sia in ambito nazionale che transfrontaliero.

Le novità

La scissione mediante scorporo rappresenta una nuova forma di scissione “atipica” che differisce dalla “tradizionale” per il fatto che le azioni/quote della società beneficiaria sono attribuite alla società scissa e non ai suoi soci. Il patrimonio netto della scissa non subisce alcuna riduzione, ma si verifica la “sostituzione” delle attività e delle passività trasferite con la partecipazione nella società beneficiaria. In particolare la società beneficiaria deve essere una newco, società neocostituita. Tuttavia, c’è stata una apertura del Consiglio Notarile di Milano che con la massima n. 209/2023 ha sostenuto che la scissione mediante scorporo può essere realizzata anche a favore di beneficiarie già esistenti; la società scissa deve essere in grado di proseguire la propria attività dopo la scissione stessa; la scissione deve essere parziale; la società scissa non deve trovarsi in stato di liquidazione e aver iniziato la distribuzione dell’attivo.

Le modifiche

Il legislatore ha introdotto alcune modifiche alle norme dettate in materia di scissioni per adattarle al nuovo istituto.

In particolare, il novellato art. 2506-bis, quarto comma, prevede che nel progetto di scissione non dovrebbe essere necessario indicare il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in denaro; le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione di quella incorporante; il trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni; la data dalla quale azioni o quote partecipano agli utili. Ai sensi del novellato art. 2506-ter, comma terzo, c.c. la scissione mediante scorporo è poi equiparata alle altre scissioni tradizionali laddove l’operazione preveda la costituzione di una (o più) società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale. Fatta eccezione per tali specifiche norme, la scissione mediante scorporo è assoggettata alla disciplina della scissione in generale.

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