A riflettere sulla riforma fiscale delle operazioni straordinarie e sui primi schemi di decreto delegato è l’avvocato tributarista Fabio Ciani.
Le operazioni di riorganizzazione societaria sono state riviste nella riforma fiscale, quali le novità?
«È stato rafforzato il principio di neutralità fiscale in questi processi aggregativi e divisivi, tipo le scissioni, per cui in futuro sarà possibile effettuare queste operazioni di riorganizzazioni societaria senza oneri fiscali sul travaso dei patrimoni. Il riferimento è alla scissione per scorporo ex art. 2506,1 cc., per cui vige un generale principio di neutralità alla stregua delle scissioni ordinarie. Attraverso di essa, potranno essere scorporati singoli beni, non necessariamente aziende o rami ad altre società, senza scontare i rilevanti oneri fiscali dell’omologo conferimento. È stata revisionata la disciplina sui riallineamenti dei valori fiscali e contabili, sino ad oggi frammentata e disorganica e contenuta in una pluralità di previsioni. L’innalzamento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva al 18% è destinato a contrastare i fenomeni di arbitraggio che hanno caratterizzato il regime preesistente. Difatti, si ritiene che, la fissazione di un’aliquota dell’imposta de qua congrua elimini ab origine pratiche di arbitraggio».
Scissioni sempre più neutrali nella Riforma sono utilizzabili per risolvere una conflittualità fra soci o per realizzare un passaggio generazionale?
«La scissione è lo strumento madre per risolvere una conflittualità fra soci, per cui attraverso la possibilità concessa dal legislatore di attuare scissioni asimmetriche, si assegnano de facto ai soci, in conflitto fra loro, la totalità del capitale delle società beneficiarie e/o scissa senza sopportare gli oneri fiscali di una liquidazione. Si vuole dire che, invece di liquidare la società e assegnare il suo patrimonio ai soci, si scinderà la stessa in più entità assegnandole separatamente ai soci in conflitto, i quali, verranno a detenere interamente post scissione ognuno una propria società. Per tale via, si evita la patologia della liquidazione/assegnazione e gli enormi costi fiscali in essa prevista».
La riforma ha regolamentato la riportabilità delle posizioni soggettive in queste operazioni di riorganizzazione societaria?
«La risposta è sì nella misura in cui, se effettuate infragruppo, non si applicheranno più le restrizioni antielusive sul travaso delle perdite fiscali, le quali, saranno deducibili integralmente dalla società avente causa senza il preesistente giudizio di meritevolezza economica o patrimoniale. Il legislatore delegato, ha difatti rimosso i limiti alla riportabilità delle perdite fiscali generatesi in ambito di gruppo ossia realizzate da società partecipanti alla fusione che appartengono al medesimo gruppo nel senso che una controlla l’altra o le altre società partecipanti alla fusione o tutte le società partecipanti alla fusione sono controllate dallo stesso soggetto. Cosi l’incorporante che ha acquisito nel 2018 il 100% di un’altra società, potrà dedurre integralmente le perdite da quest’ultima prodotte successivamente al 2018. Invece, prima della riforma quelle perdite erano sottoposte a un duplice test economico/patrimoniale di riportabilità. Invece, le perdite realizzate prima dell’ingresso nel Gruppo o a suo latere, saranno deducibili nel nuovo limite del valore economico del patrimonio netto della società che ha in dote le perdite medesime».