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Diritto & Economia

Rimozione delle strutture stagionali, ecco le novità dal Tar

Il TAR Puglia Bari, con una recente sentenza, torna sul dibattuto tema della rimozione delle strutture balneari durante il periodo invernale.

Il caso riguarda un operatore economico gestore di stabilimento balneare che, a seguito di richiesta al Comune di rinnovo della autorizzazione alla installazione di strutture amovibili per servizi alla balneazione, ottiene l’autorizzazione, ma la stessa contiene tutte le prescrizioni indicate dalla competente Soprintendenza che ha rilasciato parere nel procedimento, tra cui l’obbligo di rimozione stagionale delle strutture.

Il parere della Soprintendenza e, quindi, l’autorizzazione comunale, considerata la non ammissibilità di strutture permanenti assoggetta l’intervento alla rimozione completa annuale dei manufatti, individuando per il deposito un sito esterno al lotto, fuori dai trecento metri della costa tutelata.

Avverso la prescrizione di smontaggio ha proposto ricorso al TAR l’operatore economico, rilevando, tra l’altro, che l’art. 8, comma 5, della legge Regione Puglia n. 17 del 2015 sancisce che “ai fini demaniali marittimi, le strutture funzionali all’attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l’intero anno solare”.

Il TAR Puglia Bari, con sentenza n. 737 del 27 maggio 2025 (Pres. Blanda, Est. Dibello), ha rigettato il ricorso, ritenendo che la citata norma non delinei un diritto al mantenimento annuale delle strutture funzionali alla balneazione e che sia invero necessario verificare, di volta in volta, la compatibilità con i valori paesaggistici del sito.

Richiamando anche precedenti del Consiglio di Stato, il TAR ribadisce che questa valutazione deve confrontarsi con il reale contesto di riferimento, risultando l’obbligo di rimozione stagionale pienamente giustificato qualora la persistenza invernale dei manufatti risulti dannosa per il paesaggio.

In questa chiave di lettura, il TAR ha ritenuto che i provvedimenti impugnati illustrano adeguatamente le ragioni per le quali il mantenimento annuale delle strutture precarie di pertinenza si ponga in contrasto con i vincoli insistenti sull’area.

La sentenza offre spunti molto utili per gli operatori economici del settore, anche in considerazione della progressiva destagionalizzazione delle attività immaginate sulle nostre coste (in tanti casi con attività attente a valorizzare il paesaggio rispettando i contesti).

La sentenza in commento, infatti, non sancisce un obbligo assoluto ed inderogabile di rimozione invernale delle strutture balneari ed indica invece la necessità di una verifica caso per caso, basata sulle attività proposte, sul rapporto tra strutture e contesti paesaggistici, sulla valorizzazione in sede procedimentale dell’attenzione riservata dal proponente ai decisivi profili ambientali.

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