Il disegno di legge (Atto Camera 1038) contempla nell’art. 15 tre tipi di intervento normativo destinati a dare un nuovo volto al procedimento accertativo, incidendo sui diversi piani (i) del contraddittorio, (ii) dell’adempimento collaborativo, (iii) della certezza del diritto. Quanto al primo, esce rafforzata la fase del contraddittorio preventivo innanzitutto con l’introduzione di una disciplina comune per gli accertamenti dei diversi comparti e l’assegnazione di termini al contribuente per le osservazioni. È auspicabile che il riordino consenta di uscire da una selva di incertezze interpretative che nel corso degli anni hanno alimentato un contenzioso cospicuo alla ricerca di un equilibrio tra le dissonanze formali della disciplina del contraddittorio, a causa delle valvole di sicurezza a disposizione del Fisco.
Viene introdotta una novità assoluta: il ricorso all’intelligenza artificiale per intensificare, attraverso azioni mirate, i controlli nei confronti dei soggetti ad alto rischio fiscale e combattere l’evasione e l’elusione nonché prevenire errori dei contribuenti. Emerge l’esigenza di razionalizzare i controlli utilizzando le banche dati, già disponibili in modo massivo in capo al Fisco, e, soprattutto, sfruttando la loro interoperabilità.
La legge delega prevede il potenziamento del cosiddetto adempimento collaborativo (art. 3 del d.lgs. 128/2015) basato sul reciproco affidamento tra Fisco e contribuenti, in cui emergono due novità anch’esse assolute:
- l’introduzione del concordato preventivo biennale per i contribuenti di minore dimensione titolari di reddito di lavoro autonomo e d’impresa. Questi contribuenti potranno impegnarsi ad accettare la proposta dell’Agenzia per definire la base imponibile biennale ai fini delle imposte dirette e dell’Irap, in modo che gli eventuali maggiori o minori redditi rispetto a quelli concordati resteranno indifferenti al Fisco. Fa eccezione l’Iva, poiché i maggiori ricavi ai fini di questa imposta andranno sempre dichiarati secondo le regole ordinarie. Incorrerà nella decadenza dal concordato il contribuente qualora, in caso di accertamento, sia risultata mancante la documentazione per quegli anni o i precedenti ricavi o compensi siano risultati superiori a determinate soglie ritenute significative oppure egli sia incorso in violazioni fiscali di non lieve entità;
- la riduzione delle sanzioni, che può arrivare anche al loro annullamento, per quei contribuenti che abbiano tenuto un comportamento trasparente.
Il terzo piano di intervento concerne un tema tra i più trattati del diritto tributario, la certezza del diritto. Ai fini di assicurare questo traguardo, che significa garanzia di previsione e di stabilità dei rapporti giuridici, la legge delega dovrà regolamentare una serie di questioni diffusamente dibattute sul piano casistico, la cui soluzione si rende quanto mai opportuna per i contribuenti. Mi riferisco:
- al riconoscimento della deduzione dei costi pluriennali con la determinazione, ai fini della decorrenza dei termini di accertamento, del periodo d’imposta nel quale il fatto generatore del costo si è manifestato (il risultato concreto è la determinazione della decadenza);
- alla limitazione delle presunzioni dei maggiori componenti reddituali e dei minori componenti negativi sulla base dei valori di mercato di beni e servizi (art. 9 Tuir);
- alla limitazione delle presunzioni di distribuzione degli utili extrabilancio nelle società a ristretta base partecipativa.
Complessivamente il giudizio sulla riforma fiscale va espresso in termini positivi: essenzialmente coglie il nucleo fondante della legislazione per principi, sempre auspicata da Uncat, in funzione di garanzia del sistema, uno ius che, come è stato autorevolmente sostenuto, se esiste in misura riconoscibile può essere anche fattore di coesione sociale.
Antonio Damascelli è presidente di Uncat