La prossima consultazione referendaria è un tema di centrale importanza per noi penalisti e affonda le sue radici lontano nel tempo. Così lontano che qualcuno ne ha smarrito le origini, perdendosi nel chiacchiericcio molesto – e non proprio edificante – che la comunicazione, soprattutto social, ci propone quotidianamente.
Uno degli aspetti più interessanti di questa campagna referendaria è la cosiddetta «memoria digitale»: la possibilità di recuperare interviste e contributi che riportano il confronto sui temi fondanti, sottraendolo alle distorsioni e alle semplificazioni di comodo.
Una di queste gemme preziose è l’intervista concessa nel 1987 al «Financial Times» dal senatore Vassalli, poco prima di diventare ministro della Giustizia. La sua figura – partigiano, presidente della Corte costituzionale e «padre» dell’attuale Codice di procedura penale -non consente sospetti di faziosità o partigianeria. Un profilo di altissima levatura istituzionale e umana.
In quell’intervista, pacata ma incisiva, Vassalli affermava che «il concetto di sistema accusatorio è assolutamente incompatibile con molti altri principi destinati a restare in vigore nel nostro ordinamento e, in particolare, con il nostro ordinamento giudiziario», aggiungendo che «parlare di sistema accusatorio laddove il pubblico ministero è un magistrato uguale al giudice, che continuerà a far parte della stessa carriera, degli stessi ruoli…è uno dei tanti elementi che non rendono molto leale parlare di sistema accusatorio». Le ragioni della riforma sono tutte qui, espresse con chiarezza e lucidità, ben lontane da certe rappresentazioni allarmistiche. Si tratta di completare un’architettura rimasta incompiuta, dando piena attuazione alla centralità dell’art. 111 della Costituzione, che impone un processo nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale.
Un filo rosso che attraversa oltre trent’anni della nostra storia e che comprende anche l’impegno dell’Unione delle Camere Penali Italiane, culminato nel 2017 con la proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare, frutto di una raccolta firme nazionale, del tutto indipendente dai partiti e sostenuta esclusivamente dalla passione degli avvocati penalisti. Non è una riforma nell’interesse dell’avvocatura, ma in quello dei cittadini, a cui si vuole garantire un processo definitivamente liberato da scorie inquisitorie e coerente con un ordinamento democratico. La separazione ordinamentale tra magistratura giudicante e requirente è un passaggio necessario per completare l’impianto del Codice accusatorio di Vassalli.
Eppure, dal fronte del «No» si evocano scenari apocalittici: Pm superpoliziotti o, contraddittoriamente, Pm indeboliti, fino a richiamare indecorose teorie complottiste come il presunto «Piano Gelli». Un approccio fuorviante che finisce per imbrogliare proprio i cittadini che si dichiara di voler tutelare.
Quel piano prevedeva assetti ben più oscuri ed insidiosi, ossia un Pm alle dipendenze del Ministro della Giustizia e un unico CSM che rispondesse al Parlamento; in buona sostanza una giurisdizione completamente sottomessa alla politica. Nulla di tutto ciò è rinvenibile nella riforma, che mantiene intatta l’indipendenza del Pm e gli strumenti processuali esistenti, compreso l’obbligo di svolgere indagini anche a favore dell’indagato.
È tempo, dunque, di riportare il dibattito sui contenuti e sui fatti, collocando finalmente il nostro ordinamento tra le democrazie liberali mature, affrancandoci da modelli che ci accomunano a realtà lontane dalla nostra tradizione costituzionale, come Turchia, Bulgaria e Romania.