Riforma Cartabia: per ogni giorno che non vedi i figli pagherai una somma di denaro all’altro genitore

Una norma molto particolare che si trova nella riforma sul diritto di famiglia. Gli addetti ai lavori sanno che faccio riferimento all’art. 473 bis n.39 del codice di procedura civile “provvedimenti in casi di inadempienze e violazioni” che qualsiasi cittadino può consultare anche su internet. È una norma che in qualche modo rafforza quella che esisteva precedentemente e soprattutto la ampia. Siamo già stati abituati a sentire parlare di ammonimenti per il genitore inadempiente e quindi della possibilità di trascinarlo in Tribunale con la richiesta di sanzioni, ammonimenti ed anche eventualmente di cambi di collocamento. Ma quello che è particolare in questa norma è il rafforzamento della sanzione economica di modo tale che quei i singoli inadempimenti, che purtroppo non trovavano facilmente ristoro, possono dare luogo a singole pene pecuniarie. E ciò fungerebbe sicuramente da deterrente. Sappiamo bene che se un genitore non prendeva i figli per uno o due volte o non rispettava l’orario di rientro o di accompagnamento o pagava in ritardo l’assegno di mantenimento ben poco si poteva fare da un punto di vista giuridico. Ed anche al contrario quando il genitore collocatario ingiustificatamente qualche volta non faceva prelevare i minori o, in violazione dell’affidamento condiviso prendeva iniziative singole senza compulsare l’altro genitore.

Non si scomodava il Giudice per chiedere una modifica delle condizioni per un ritardo o per una inadempienza sporadica o frequente ma non cronica. La cosa “simpatica” di questa nuova normativa è che si prevede a parte l’ammonimento classico, la nota sanzione amministrativa preesistente che oggi viene quantificata da un minimo di €75,00 ad un massimo di €5000,00 in favore della cassa delle ammende, anche una vera e propria penale da versare al genitore penalizzato dalla condotta dell’altro. Se il genitore non prende il figlio magari costringe l’altro a rinunziare ai propri impegni, a dovere pagare una babysitter e, viceversa, se al genitore non viene consentito di prendere i figli può essere penalizzato economicamente per un programma già fatto (prenotazione di un teatro, di un cinema, di un fine settimana fuori etc.). Quindi per ogni singola violazione o di un gruppo di violazioni v’è possibilità di prevedere e chiedere il pagamento di una somma di denaro. Il giudice teoricamente potrebbe porre già anticipatamente a richiesta per ogni violazione futura una sanzione da pagare all’altro genitore, tipo cento euro per ogni mancato prelievo o mancato rispetto del giorno di frequentazione del non collocatario. Sicuramente questo è un deterrente importante perché il timore di dover pagare somme di denaro all’altro potrebbe portare ad un rispetto costante del provvedimento stesso.  I genitori spesso non prendono i figli senza giustificato motivo pensando di poterlo fare perché tanto si tratta di un una tantum.

Oppure li accompagnano in ritardo quasi scientificamente per dar fastidio all’altro genitore. E questi comportamenti anche il collocatario li mette in atto. A fianco a questa previsione del pagamento della somma di denaro comunque permangono gli altri rimedi preesistenti cioè la sanzione, la ammenda da pagare allo stato oppure il risarcimento del danno da pagare all’altro genitore o anche nei confronti del figlio. Questo era qualcosa che già esisteva che però molto raramente veniva disposto nei Tribunali. Penso che questa norma troverà applicazione concreta. È da capire tuttavia come. È difficile che il cittadino vada a spendere denaro per adire un Tribunale per far condannare l’altra parte al pagamento di cinquanta o cento euro per le cinque o sei volte di violazione del provvedimento durante l’anno. È da capire anche se potrà essere veloce, e lo dubito, questo tipo di procedimento oppure se ci troviamo di fronte ad una richiesta che verrà evasa nel giro di un anno se non di più. A meno che sarebbe molto più efficace, come si scriveva, già prevederlo o negli accordi di separazione o di divorzio o nelle stesse sentenze dei procedimenti giudiziali. Il Giudice per esempio, quando dispone su affidamento o collocamento e già comprende che è una situazione che può dar luogo ad inadempimento, può stabilire nella sentenza che, per ogni ritardo nell’accompagnamento dei figli o per ogni volta che non vengono presi senza giustificato motivo o ne è impedita la frequentazione, l’altra parte dovrà versare cinquanta o cento euro. In questo caso è più semplice perché già c’è un titolo esecutivo.

Quindi la controparte potrà chiedere queste somme con la notifica di un atto di precetto. Anche se qui ci potrà essere l’opposizione dell’altra parte che  voglia dimostrare che  il ritardo o il mancato prelievo fosse  stato giustificato. Vedremo cosa i Tribunali faranno nei prossimi anni…come recita una famosa canzone “lo scopriremo solo vivendo”.

Cinzia Petitti

Avvocata e direttore di Dirittoefamigli.it

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