Riforma Cartabia: obbligo di deposito sin da subito di Estratti conto dei rapporti bancari e finanziari etc..nei giudizi di separazione e divorzio

Sappiamo che da poco è entrata in vigore la riforma Cartabia e si parla a riguardo di rivoluzione epocale soprattutto per il diritto di famiglia. Sulla carta si dovrebbero avere dei processi più veloci. In compenso però il lavoro iniziale in collaborazione tra avvocato e assistito sarà importante e anzi molto pesante. Questo perché tutte le “cartucce” dovranno essere sparate all’inizio. Eravamo abituati fino ad oggi ad una fase preliminare importante, quella Presidenziale, in cui venivano adottati provvedimenti provvisori ed urgenti che, salvo fatti nuovi od esiti istruttori, in genere rimanevano inalterati per l’intera durata del processo e confermati in sentenza.

Poi seguiva la fase di merito in cui si facevano ed istruivano (con domande fatte in apposite memorie) le richieste sull’addebito, sul mantenimento, sull’affidamento e sul collocamento, frequentazione dei minori.

Pertanto, il ricorso iniziale per separazione o divorzio spesso veniva formulato in maniera generica, ben sapendo che la fase istruttoria fosse il momento per l’accoglimento delle richieste di prove testimoniali e documentali in memorie che appositamente per quella fase venivano calendarizzate.

Oggi, no!

La norma parla chiaro e richiede da subito con il ricorso “l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione” al giudice (Art. 473-bis.12).

Appena ci si reca da un avvocato, quindi, per la richiesta di separazione o divorzio (nella malaugurata ipotesi in cui non sia possibile una consensualizzazione, si spera che la negoziazione assistita diventi la via principale) ci troviamo di fronte ad una vera e propria pressante richiesta del legale.

Ci vorrà un lavoro di squadra che può durare molto tempo soprattutto alla luce della nuova normativa che richiede che tutte le richieste di prove e documenti vengano fatte sin dal primo atto (ricorso introduttivo o comparsa di costituzione).

Occorrerà da subito decidere se chiedere l’addebito della separazione o meno ed istruire la domanda con articolazione di prove testimoniali, con indicazioni di testi e capitoli di prova.

E le prove testi andranno da subito richieste anche per provare le altre circostanze che esulano dalla domanda di addebito.

Si dovrà decidere subito se chiedere una CTU o meno. Che sia Ctu contabile, sui dispositivi elettronici (cellulari per esempio in merito a messaggistisca wa o registrazioni lecite) o di indagine sulla genitorialità etc..

Non si potrà più in una fase successiva fare richieste istruttorie al Giudice (ordini di esibizioni di questo o quel documento di rilevo, indicazione di testimoni importanti o produrre documenti non esibiti prima). A meno che non si tratti di cose nuove (es nuove dichiarazioni dei redditi, nuova attività lavorativa etc) o nell’interesse dei minori.

Occorrerà inoltre recuperare tutta una serie di documenti.

L’elenco che ci fornirà il nostro difensore desterà molto probabilmente sconcerto (“dove recupero questi documenti ed in fretta perché voglio subito depositare il ricorso?”) e perplessità (“non voglio fare sapere a mia moglie/marito i fatti miei e dargli posizioni di vantaggio o creare motivo di ulteriori attriti”).

Già prima si era a volte restii a fornire le ultime dichiarazioni dei redditi, come da protocollo dei Tribunali.

Quindi, che cosa bisognerà fare? Tutta una attività istruttoria molto complessa e particolare partendo dal dato normativo molto chiaro e non eludibile.

“In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:

  1. le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  2. b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
  3. gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni”.

“Si avvocato ma io non chiedo l’assegno di mantenimento per me e nemmeno credo che i ragazzi verranno presso di me collocati non li esibisco certo i documenti del punto c”.

“Caro assistito, anche se non li allega al ricorso, sarà costretto a farlo, come per legge, nella memoria autorizzata prima dell’udienza se la sua controparte fa domande di tipo economico ”

E’ chiaro a tutti e non solo agli operatori del diritto che non si potrà andare da un avvocato e chiedergli di depositare il ricorso entro un settimana.

Non si dovranno poi fornire al proprio legale solo i soliti documenti (ultime tre dichiarazioni dei redditi, ultime sei buste paga, contratti di mutuo, contratti di finanziamento/mutuo ipotecario, contratti di locazione etc..) ma anche gli estratti dell’ultimo triennio conto corrente e titoli, nonchè la documentazione attestante i beni mobili registrati (auto, moto, barche grandi) posseduti, i beni immobili e le partecipazioni societarie.

Per cui ci sarà da espletare tutta un’ attività di indagine per la ricerca di questi documenti perché non tutti li hanno sotto mano e le banche spesso richiedono diverse settimane per il rilascio della documentazione a pagamento, peraltro.

Gli estratti conto sono la grande novità.

Un tempo per poterli ottenere, e mi riferisco a quelli della controparte, occorreva un bel “braccio di ferro” con il giudice per vedersi autorizzata la richiesta di ordine di esibizione al terzo, banca. Occorreva dare indizi, quali le discrasie tra dichiarazioni dei redditi e tenore di vita, o servirsi di società investigative per appurare quali conti possedesse controparte e presso quali banche. O, cosa più efficace, ottenere le preziose relazioni della Guardia di Finanza che facevano spesso luce sulla situazione patrimoniale.

Il rispetto della norma risolverebbe alla radice il problema per chi ha interesse a conoscere la patrimonialità dell’altro.

Ma l’altro in questione, se ricorrente, avrà sicuramente molte remore a proporre per primo il ricorso perché costretto cosi a svelare fatti propri e potrebbe fare un passo indietro: rinunziare alla separazione.

Ovviamente quando ci si sente richiedere gli estratti di un conto corrente e titoli dell’ultimo triennio si trema perché si pensa che su quel conto corrente siano magari passate delle operazioni che non si volevano far conoscere al marito o alla moglie.

Da una parte, quindi, sarà più semplice per il soggetto debole dimostrare la possidenza economica dell’altro e dall’altro lato ci sarà la difficoltà a potersi poco difendere per quest’ultimo come si faceva prima in cui mostrando reticenza non si depositava questa documentazione.

Che succede se non depositiamo questi documenti? Solo la prassi ce lo potrà svelare.

Però il dato legislativo è chiaro. Se non li si produce il Giudice può trarne il proprio convincimento. Diciamo che la nuova legge viene incontro a quella che era stata una prassi anche forzata di alcuni tribunali in cui si chiedeva la sottoscrizione di un disclosure cioè una dichiarazione in merito a tutta la propria situazione patrimoniale.

Vedremo che succederà: sicuramente questo può bloccare alcune persone a proporre ricorso per separazione o divorzio.

Perché timorosi di rendere note le proprie operazioni. Infatti, ad esempio, potrebbero esserci in queste operazioni bancarie degli acquisti di gioielli in favore dell’amante oppure prestazioni economiche effettuate in favore di qualche familiare oppure di terzi che potrebbero ingenerare ancora più astio tra le parti.

Oppure potrebbero costituire una prova schiacciante di addebito laddove su questi estratti conto confluiscano addebiti di strutture alberghiere, per esempio, che possano fornire all’altra parte la prova dell’addebito.

Ricordo ancora un caso: attraverso gli estratti conto si riuscì a dimostrare l’addebito perché mensilmente risultavano operazioni sul conto corrente di acquisto di abbigliamento femminile in boutique costose, di cinture e borse di lusso.

E si trattava di un operaio specializzato che aveva anche contratto finanziamenti per fare i regali all’amante!

Sicuramente se ne vedranno delle belle.

Un dato è certo per gli esperti del settore: sarà più difficile fare degli accordi dopo aver letto i ricorsi introduttivi e i relativi documenti allegati.

Questo è un aspetto che ai familiaristi dispiace perché abituati a fare accordi anche nelle more tra il deposito del ricorso e l’Udienza Presidenziale, ora sostituita da una udienza davanti al giudice relatore che deciderà in quella sede anche sui mezzi istruttori richiesti e potrà anche mandare la causa alla precisazione delle conclusioni, se la riterrà già istruita.

Pre Cartabia si depositavano dei ricorsi soft ben sapendo che la domanda poteva essere integrata in un secondo momento, articolando in maniera più specifica la domanda di addebito.

Adesso non è più così e ne vedremo delle belle. Speriamo si risparmi davvero sui tempi della giustizia!

Cinzia Petitti è avvocatawww.dirittoefamiglia.it

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