Referendum, Quesito II. Scheda arancione. Misure cautelari: l’ora di cambiare

Con il quesito sulle misure cautelari si chiede di abrogare l’ultimo inciso dell’articolo 274, primo comma, lettera c), del codice di procedura penale, che si occupa delle esigenze cautelari che devono fondare le suddette misure nel procedimento penale.

Per applicare una misura cautelare prima che ci sia un processo occorre che sussistano, a carico dell’indagato, gravi indizi di colpevolezza e almeno una delle tre esigenze cautelari previste dalla norma menzionata. Le prime due esigenze, il pericolo di fuga e il pericolo di inquinamento probatorio, mirano a tutelare il processo, mentre la terza, ossia il pericolo di reiterazione del reato, mira a tutelare la società. L’esigenza cautelare oggetto del quesito referendario numero 2 riguarda il giudizio sul pericolo di reiterazione del reato “della stessa specie di quello per cui si procede”. Si chiede ai cittadini di eliminare la possibilità di privare una persona della libertà personale soltanto perché potrebbe in futuro reiterare un reato analogo a quello per cui è indagato.

Un’ipotesi del genere pare risolversi in una prognosi che si basa su un fatto incerto, ossia che il cittadino abbia commesso un reato (circostanza ancora sottoposta all’alea del giudizio), per ipotizzare che il medesimo cittadino, ove in stato di libertà, commetta lo stesso reato per cui è accusato. Si comprende agevolmente quanto tale giudizio sia da un lato in conflitto con quel principio costituzionale che impone che un giudizio di colpevolezza possa esprimersi soltanto a seguito di una sentenza definitiva, e dall’altro lato sia affidato ad un’incensurabile supposizione per il tempo futuro.

Nel nostro Stato purtroppo il processo penale dura tanto tempo, forse troppo, e spesso l’attenzione si sofferma sull’ipotesi accusatoria, formulata per lo più senza che l’indagato abbia avuto la possibilità di offrire la sua versione dei fatti, dandole il crisma della verità e quindi ritenendola meritevole di una sanzione immediata. E quando la verifica del supporto indiziario nel contraddittorio delle parti assume la veste della prova, molte volte ci si rende conto che l’accusa era infondata e il cittadino era innocente, nel silenzio dell’interesse pubblico. Votare sì al referendum n. 2 impedisce di applicare misure cautelari nei confronti di cittadini soltanto a seguito del pericolo di reiterazione di reati non violenti della stessa specie di quello per cui s’indaga e, in sostanza, riduce la possibilità di privare della libertà le persone prima del processo.

Francesco Starace è Presidente della Camera penale di Bari

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