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Razionalizzazione delle sanzioni: andrà garantita la proporzionalità e la gradualità

Secondo la lettera d-ter, c.2 art.1 della Delega per la riforma fiscale, il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi volti alla razionalizzare delle sanzioni amministrative, “garantendone” –così espressamente recita l’articolo– “la gradualità e la proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse, con particolare attenzione alle violazioni formali o meramente formali”. La sensibilizzazione sul…

Secondo la lettera d-ter, c.2 art.1 della Delega per la riforma fiscale, il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi volti alla razionalizzare delle sanzioni amministrative, “garantendone” –così espressamente recita l’articolo– “la gradualità e la proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse, con particolare attenzione alle violazioni formali o meramente formali”.

La sensibilizzazione sul tema è certamente importante, soprattutto in un sistema, come quello italiano, dove le sanzioni amministrative spesso sono talmente “afflittive” da essere riconducibili alla materia –in senso lato– penale, in contrasto con il principio del ne bis in idem di matrice europea.

V’è da dire, tuttavia, che nel nostro sistema i principi generali relativi all’applicazione delle sanzioni sono già ben codificati ed espressi: ci si riferisce al D.Lgs 472/97, ove vengono richiamati i principi di colpevolezza (art. 5), di proporzionalità (art.7) e di personalità (art.11) e dove sono individuate in modo preciso le modalità applicative nei casi di pluralità di violazioni (art.12).

Tali principi sono già codificati da oltre 25 anni, e rispecchiano quelli ripetutamente e fermamente espressi dalla Corte di Giustizia Ue (da ultimo con la sentenza C-935/19 del 15.4.2021) ossia la necessità che le sanzioni non vengano applicate in modo automatico: ciò nonostante, nella pratica, assistiamo quasi quotidianamente ad atti sanzionatori emessi in completo spregio dei cardini di cui sopra. Gli esempi potrebbero essere molteplici, basti qui pensare alla prassi di molti enti locali che, accertando la medesima violazione per diversi anni consecutivi applicano per ogni singola annualità la sanzione piena, non rispettando la regola del cumulo giuridico dettata dall’art.12 cit., od alla disposizione che prevede l’applicazione di una sanzione minima di 30.000,00 € a fronte di un’evasione di dazi doganali pari a 4.000,00 €, in evidente spregio dell’art.7cit. e del principio di proporzionalità ivi enunciato. Ed ancora, nel caso di infedele dichiarazione dei canoni di locazione, è prevista una sanzione che va dal 180% al 360% dell’imposta non pagata.

L’elenco potrebbe continuare. Apprezziamo dunque la disposizione della Delega che pone l’accento sul tema delle sanzioni, ma auspichiamo che l’intervento del Governo non si limiti all’enunciazione dei principi generali, ma si spinga più nel dettaglio, andando a correggere – proprio sulla scorta di quei principi – le singole disposizioni oggi in vigore, affinché la sanzione tributaria non ecceda quanto necessario per garantire l’esatta riscossione delle imposte e per contrastare i fenomeni evasivi, ricordando che spesso la sanzione troppo elevata perde la sua efficacia dissuasiva.

Fabiola Del Torchio è avvocato

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