Il principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, con una recente ordinanza la n.31635 del 2023, pubblicata il 14/11/2023. Si ritorna sul problema della ripetibilità delle somme del mantenimento. Il caso è quello affrontato dal Tribunale di Messina con la cui sentenza è stata pronunciata la separazione tra due coniugi e rigettata la domanda della moglie di un assegno di mantenimento, andando in contrasto con l’Ordinanza Presidenziale che lo aveva riconosciuto in prima battuta e per tutta la durata del processo.
Tenendo conto che un processo medio all’epoca pre – Cartabia durava tre/quattro anni, la signora per tale lasso temporale ha percepito l’assegno di mantenimento.
Il Tribunale non si è pronunciato sulla richiesta di ripetibilità delle somme fatta dal marito che ha impugnato, insieme alla moglie, la sentenza. Quest’ultima per il mancato riconoscimento dell’assegno, il primo per la mancata pronuncia sulla ripetibilità, ovvero la restituzione di tutte le somme versate per la durata del processo a titolo di mantenimento, posto che poi la sentenza aveva dichiarato che tale diritto non sussistesse. La Corte confermava la sentenza e quindi si ricorreva in Cassazione.
Il criterio della ripetibilità fondamentalmente prevedeva due ipotesi: se il coniuge in malafede aveva nascosto un’ attività lavorativa o altre patrimonialità all’altro e gli fosse stato riconosciuto un assegno di mantenimento perché mancava la prova della sua capacità lavorativa o patrimoniale o, perdeva il diritto perché riconosciuto l’addebito della separazione si applicava il principio della ripetibilità: si perdeva il diritto all’assegno e quindi si dovevano restituire tutte le somme che erano state versate durante gli anni della durata del processo. E ciò perché accertata la mala fede. La seconda ipotesi, invece, era quella della buona fede.
Se in buona fede si è percepito un assegno di mantenimento nella convinzione che spettasse e poi, per un motivo qualsiasi viene revocato l’assegno non si dovevano restituire le somme percepite negli anni del processo.
Questo considerando anche il fatto della loro natura di incompensabilità e di irripetibilità ed in particolare del principio di solidarietà post-familiare e di quell principio secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica.
Quindi c’era una differenziazione tra mala e buona fede.
La recente Cassazione, invece, sembra essere andata oltre ed ha elaborato un principio che prevede la ripetibilità in entrambi i casi, sia se sussiste buona fede sia se sussiste malafede: “La moglie separata che ha ricevuto somme dal marito a titolo di assegno di mantenimento senza averne diritto, in quanto originariamente insussistenti i presupposti per il versamento, è obbligata a restituire tutto al coniuge anche se non ha agito con dolo o colpa grave…il marito ha diritto alla ripetizione dell’assegno di mantenimento e la causa viene rimessa dinanzi alla Corte di Appello”.
Il principio a cui si è ispirata la Cassazione è quello delle Sezioni Unite del 08/11/2022 (n.32914/2022): quando si accerta che fin dall’inizio la parte non aveva diritto al mantenimento non ci sono motivi per non riconoscere la ripetibilità in quanto c’è un indebito arricchimento.
Nel caso in esame si sottolinea ancor di più che pur se manca la malafede e la colpa grave, v’è diritto alla ripetibilità.
Ovviamente, se inizialmente la parte aveva diritto ad un assegno di mantenimento e quindi nei provvedimenti provvisori di tutto il processo il diritto è stato riconosciuto sulla base delle circostanze esistenti, non possono essere ripetibili le somme se poi sono cambiate le condizioni economiche, del tipo si è trovata un’ occupazione lavorativa.
La parte, quindi, si è trovata al momento della pronuncia della sentenza con una situazione reddituale e patrimoniale diversa da quella iniziale e quindi gli viene tolto questo assegno. In questo caso non si può parlare di ripetibilità.
Ne vedremo delle belle perché, vista la durata dei giudizi di separazione pregressi al pre – Cartabia (ma la scrivente pensa, purtroppo, che non ci sarà l’accelerata della durata dei processi che la riforma vorrebbe assicurare), sarà molto difficile per il coniuge che ha percepito l’assegno di mantenimento avere poi le risorse per restituire somme che possono essere anche molto consistenti con i relativi interessi di legge.
E’ anche giusto che il soggetto in malafede venga punito.
Il problema rimane sicuramente per quei soggetti che abbiano percepito queste somme di denaro in assoluta buona fede.
Di Cinzia Petitti avv. in Bari e direttora www. dirittoefamiglia.it