Come noto, con sentenza n. 17/2023, la Corte Costituzionale ha annullato, tra l’altro, gli artt. 1 e 2 della legge reg. Puglia n. 38 del 2021, recanti una nuova proroga delle disposizioni del Piano Casa.
La pronuncia della Consulta ha generato intuibili disagi e problematiche per centinaia di pratiche edilizie presentate, ovvero già autorizzate, ovvero già cantierizzate tra la data di entrata in vigore della L.R. e la pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale.
La delicatezza e la stretta attualità delle tematiche generate dalla pronuncia della Consulta hanno sollecitato la Camera Amministrativa di Bari con l’Associazione dei Giovani Avvocati Amministrativisti ad organizzare un incontro, che si terrà a Bari il 20 giugno presso il Circolo Unione, di confronto, prima ancora che di formazione, tra tutti i soggetti coinvolti a livello istituzionale e professionale dalla espunzione dall’ordinamento delle menzionate disposizioni regionali.
La questione oggetto di esame della Corte è certamente poliedrica, involgendo temi quali: 1) il legittimo affidamento del cittadino nella certezza delle disposizioni normative vigenti; 2) il rapporto tra autorizzazioni già rilasciate e rinnovato quadro normativo a seguito della sentenza della Corte Costituzionale; 3) la complessa composizione degli interessi, tra le esigenze da cui trae impulso il reiterato ricorso allo strumento del Piano Casa e la tutela di livello costituzionale di paesaggio, ambiente ed il patrimonio storico e artistico; nonché 4) la rispettosa definizione del delicato riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni in materia di competenza legislativa concorrente.
Il Piano Casa trova il suo atto genetico nella legge statale del 2008 (art. 11 del D.L. 112), come piano nazionale di edilizia abitativa, per dare impulso al settore dell’edilizia, promuovendo il recupero dell’esistente senza consumo di nuovo suolo.
La Conferenza unificata Stato – Regioni del 1 aprile 2009 prevedeva per la legificazione regionale di dettaglio una validita' temporalmente definita, comunque non superiore a 18 mesi dalla entrata in vigore delle leggi regionali, “salvo diverse determinazioni delle singole regioni”.
Ebbene quasi tutte le Regioni italiane hanno di fatto (seppur, in alcuni casi, con importanti modifiche) prorogato le disposizioni derogatorie del Piano Casa, facendo sorgere il dubbio concreto di una trasformazione di una misura straordinaria e derogatoria in una misura strutturale, di fatto senza scadenza.
In questo quadro generale si pone la sentenza della Corte Costituzionale sull’ultimo intervento legislativo regionale della Puglia sul Piano Casa.
Di questa pronuncia è assolutamente decisivo segnalare che la Corte respinge tutte le questioni di legittimità costituzionale sulla tutela di ambiente, paesaggio, patrimonio storico e artistico, valorizzando la sapiente previsione del legislatore regionale che, nella L.R. 38/21, sul punto, non ha consentito alcuna deroga alle cogenti disposizioni nazioni e regionali esistenti.
La Consulta, invero, accoglie il profilo di incostituzionalità consistente nel contrasto tra l’ennesima proroga del piano casa ed il principio fondamentale di pianificazione urbanistica del territorio e del suo necessario rispetto.
In altre parole, deroghe sono ammesse, ma devono rimanere pur sempre eccezioni al principio di pianificazione generale, con la conseguenza del riscontrato contrasto della normativa regionale di proroga del piano casa con il principio fondamentale della legislazione statale in materia di «governo del territorio» e con l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge reg. Puglia n. 38 del 2021, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.
A margine di questo breve excursus, due considerazioni conclusive suscitano le indicazioni della Consulta:
1) sembra chiaro a chi scrive che la reiterata proroga di misure legislative straordinarie delle Regioni (forse non strettamente rispettose del dettato costituzionale in materia) sia una risposta ad esigenze, divenute in alcuni casi urgenti, delle comunità locali a dotarsi di strumenti di pianificazione generale moderni, recettivi di nuovi quadri esigenziali della collettività e dotati di strumenti di flessibilità tali da consentirne la durabilità e la coerenza con le mutevoli esigenze del contesto sociale ed economico;
2) la risposta delle Regioni alla riscontrata, sovente, abdicazione degli enti locali alla loro potestà di pianificazione generale (che rende certamente le Regioni recettive di istanze meritevoli di tutela) non può che tradursi, oggi, nel pur faticoso affiancamento degli enti locali nelle complesse operazioni per l’approvazione di atti di pianificazione generale e nel congiunto, necessario, tentativo di nuove intese con lo Stato nelle sedi a ciò preposte (Conferenza Stato Regioni), per l’eventuale, ulteriore, utilizzo del Piano casa che manifesta una perdurante attualità, in assenza di un fisiologico dispiegarsi del potere di pianificazione.
In tal senso, l’osservanza del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni in materia di governo del territorio, a competenza concorrente, può costituire l’unica strada per dare risposte immediate e affidabili ai cittadini in attesa che il modello di pianificazione armonico, richiamato dalla Consulta, possa essere effettivamente realizzato.
Pasquale Procacci
A.G.Amm. sezione di Bari