Il Tribunale di Palermo omologa il concordato semplificato del Gruppo Venturato
Respinte le opposizioni di Benetton. La decisione chiarisce nodi fiscali e sistemici e fa da precedente per casi analoghi
Il Tribunale di Palermo ha omologato il concordato semplificato di gruppo del Gruppo Venturato, storica realtà attiva per decenni nel retail dei marchi Benetton e Sisley in Sicilia e Calabria. Con il decreto della Sezione IV (proc. n. 2/2025 P.U.), i giudici hanno respinto integralmente le articolate opposizioni del principale creditore, Benetton Group, che contestava l’ammissibilità e la convenienza della procedura.
Le società del gruppo sono state assistite dagli avvocati Michele Perrino, Gaspare Spedale e Ignazio Gabriele Gucciardo, con il supporto degli advisor economico-finanziari Elbano de Nuccio, ordinario di Economia Aziendale all’Università LUM di Bari, e Laura Genchi, founding partner di Lexacta Global Legal Advice.
Secondo il Tribunale, l’iter seguito dalle società è stato pienamente corretto: dopo una fase intensa e documentata di composizione negoziata, il gruppo ha potuto accedere legittimamente al concordato semplificato ex artt. 25-sexies e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).
Rigettate le contestazioni Benetton
Benetton aveva denunciato una presunta carenza di buona fede nella fase di composizione negoziata e segnalato criticità contabili, fiscali e lavoristiche. I giudici palermitani hanno però ritenuto tali rilievi puntualmente infondati, valorizzando la correttezza delle trattative — come attestato dall’esperto nominato — la regolarità della documentazione prodotta e la fattibilità complessiva del piano.
È stata inoltre esclusa qualsiasi lesione per i creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, ritenuta meno conveniente.
Il chiarimento fiscale sulle note di variazione IVA
Di particolare rilievo è il passaggio del decreto dedicato al profilo fiscale. Il Tribunale ha affermato che anche nel concordato semplificato trova applicazione integrale l’art. 26 del DPR 633/1972, consentendo al creditore di recuperare l’IVA mediante note di variazione senza che il debitore debba registrare un nuovo debito d’imposta.
L’interpretazione poggia su tre elementi: la natura concorsuale del concordato semplificato, la neutralità dell’IVA e la recente norma di interpretazione autentica sulle sopravvenienze attive (art. 8 del d.lgs. 186/2025), che assimila il concordato semplificato alle altre procedure liquidatorie.
Il valore sistemico della decisione
Il decreto affronta anche ulteriori profili di sistema: la delimitazione del perimetro del gruppo rilevante ai fini del concordato, la gestione dei crediti dei lavoratori trasferiti a Benetton dopo la cessazione dei punti vendita, la valutazione prudenziale dei crediti infragruppo, nonché l’apporto di finanza esterna e l’utilità minima richiesta dall’art. 25-sexies CCII.
All’esito, il piano è stato ritenuto fattibile e non pregiudizievole e omologato integralmente, con la nomina dell’avv. Vittorio Viviani quale liquidatore giudiziale.
Un precedente che guarda oltre Palermo
La pronuncia si inserisce in un quadro più ampio e rappresenta uno dei primi provvedimenti a esaminare in modo organico il concordato semplificato di gruppo, offrendo indicazioni destinate a orientare prassi e interpretazioni per operatori e creditori istituzionali.
Non a caso, dinanzi al Tribunale di Bari è pendente una richiesta di omologa di concordato semplificato di gruppo riguardante un operatore pugliese che per anni ha gestito oltre trenta punti vendita Benetton, con un organico superiore a cento dipendenti. Anche in quel procedimento emergono dinamiche analoghe a quelle esaminate a Palermo, soprattutto in relazione alle modalità di gestione e riorganizzazione della rete di franchising da parte di Benetton, ritenute incidenti sull’equilibrio economico-finanziario del gruppo.
Le ricadute occupazionali sono state significative, con la cessazione dei rapporti di lavoro per circa cento addetti, a conferma di come le scelte di ristrutturazione del network distributivo possano produrre effetti rilevanti non solo sul piano concorsuale, ma anche su quello economico e sociale.