Il genitore che non ottempera ai provvedimenti relativi alla frequentazione dei figli, pur adducendo motivi di lavoro, può essere condannato all’aumento dell’assegno di mantenimento nonché ammonito ai sensi dell’all’art. 709 ter c.c.. Ciò in quanto con la sua condotta ha creato nocumento al minore e messo in difficoltà anche l’altro genitore.
Con ricorso di modifica in corso di causa (giudizio di separazione) un genitore collocatario lamentava che il coniuge sin dalla emissione dei provvedimenti Presidenziali fosse venuto meno al loro rispetto, prelevando il minore in maniera solo sporadica e mai secondo il calendario, pur minimo, predisposto dal Tribunale.
Chiedeva, quindi, l’aumento dell’assegno di mantenimento evidenziando che, essendo anche egli genitore lavoratore, la mancanza della figura paterna mettesse in seria difficoltà la gestione del figlio e la sua attività libero professionale, con conseguente maggior esborso economico.
L’altro genitore si costituiva sostenendo di non poter rispettare il calendario minimo predisposto dal Tribunale ma che vedeva liberamente il figlio secondo le sue possibilità.
Assumeva di non godere di maggiori disponibilità di tempo, svolgendo un lavoro abbastanza delicato.
La ricorrente lamentava che il padre vedesse il figlio sporadicamente. Quindi non si trattava di un inadempimento minimo, della mancanza per qualche giorno a settimana o nel weekend, ma assenza che diventava regola e non eccezione. Sul punto ammetteva il genitore non collocatario la sua mancanza presenza ma evidenziava di non potere fare altrimenti. Il Giudice Istruttore considerava come legittime le richieste della ricorrente ritenendo sussistere violazione dell’Ordinanza Presidenziale e pregiudizio per il figlio.
“Costui non ha disconosciuto di aver incontrato suo figlio per un periodo di tempo decisamente inferiore a quello stabilito dall’Ordinanza Presidenziale. Ciò sebbene abbia imputato tale inadempimento ai suoi gravosi impegni lavorativi legati al suo lavoro ..Non v’è dubbio che tale condotta omissiva abbia pesantemente e a lungo ostacolato l’esercizio della bigenitorialità con grave violazione non soltanto del diritto del minore di incontrare suo padre e di conservare con lui ed i parenti del ramo paterno un significativo rapporto affettivo, ma anche del diritto della madre a potere gestire liberamente gli incontri con suo figlio. Proprio l’ammissione del resistente quantunque il suo comportamento sia asseritamente involontario, giustifica la richiesta di aumento del contributo paterno al mantenimento del figlio. Il resistente va ammonito al rispetto dell’Ordinanza Presidenziale” dec. Tribunale di Bari 21 giugno 2021, dott. S.U. De Simone.
Con la riforma del diritto di famiglia (legge 206/2021) la cui sua prima parte entrerà in vigore dal 22 giugno 2022 l’inadempimento potrà comportare conseguenze economiche ancora più pesanti.
L’art. 709 ter cpc ha, difatti, un nuovo look che ne rafforzerà sicuramente l’efficacia prevedendo espressamente “il giudice con provvedimento potrà individuare la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione/inosservanza del provvedimento (v. comma 33, art. 1, L. 206/21)”.
Molto probabilmente il timore di conseguenze economiche importanti convincerà quei genitori che ritengono di potere rimanere impuniti per il mancato rispetto del loro dovere di frequentazione o per gli ostacoli frapposti all’esercizio della frequentazione dell’altro a fare il loro dovere!
L’avvocata Cinzia Petitti è direttora di dirittoefamiglia.it