La Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. I, 31 marzo 2022, n. 10450), con un interessante provvedimento, interviene in merito ad un tema particolarmente caro e delicato: l’obbligo di contributo dei nonni nei confronti dei nipoti.
Sappiamo che la legge prevede la possibilità di chiamare in causa i nonni con la norma dell’art. 148 c.c., allorquando entrambi i genitori non siano in grado di provvedere con le proprie capacità lavorative e alle proprie risorse al mantenimento dei figli.
“L’obbligo degli ascendenti- dispone la recente Cassazione- di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è comunque in grado di mantenerli”.
Quindi il Tribunale dispone con decreto esecutivo quanto i nonni debbano versare per i nipoti.
Ma ci deve essere l’impossibilità assoluta dei genitori di provvedere. E non sussiste allorquando almeno uno dei due riesca con le proprie risorse a fare fronte alle esigenze primarie dei figli.
Per cui, se un genitore separato non versa il mantenimento e non ha redditi o beni da aggredire con esecuzione, l’altro potrà ricorrere agli ascendenti solo nel caso in cui non abbia fonti di reddito.
Tuttavia, una volta accertato e stabilito con un provvedimento l’obbligo dei nonni a provvedere in favore dei nipoti, esso non rimane sine die ma è soggetto ad una revoca che non necessita neanche sempre dell’accertamento della sopravvenuta autonomia economica dei nipoti od una modifica delle condizioni economiche degli ascendenti obbligati o delle mutate condizioni dei genitori.
Nel caso di specie la Cassazione interviene su un provvedimento che ben tredici anni prima aveva obbligato il nonno a contribuire al mantenimento dei figli in luogo del padre deceduto.
La nuora non aveva risorse economiche tali da poter assicurare ai figli il mantenimento e pertanto chiedeva di sopperire ad esse al nonno.
Decorsi tredici anni il nonno era andato in pensione e quindi chiedeva di revocare l’assegno di mantenimento anche perché nel frattempo i nipoti avevano raggiunto i trenta anni d’età.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso depositato dall’ascendente, rigettato dal Tribunale di Salerno, di revoca del provvedimento, evidenziando che l’età dei ragazzi era tale che non potesse essere più giustificato un obbligo di mantenimento da parte dei nonni. Così come la genitrice aveva un reddito tale che le consentiva di poter accedere a misure di sostegno quali il reddito di cittadinanza.
Motiva invero la Corte “se è vero che il ricorrente non ha allegato di aver dimostrato l’autonomia economica o reddituale dei discendenti, è altresì vero che quest’ultimi sono adulti di oltre trenta anni d’età di cui, in realtà, nulla si sa sulla base degli atti di causa” ed ancora
“il collegio ritiene che debba essere valorizzato il profilo del lungo periodo temporale decorso dall’ordinanza che accertò il diritto al mantenimento all’attualità (circa 13 anni), anche alla luce della rilevante novità legislativa nelle more sopravvenuta in ordine al c.d. “reddito di cittadinanza”…Al riguardo, l’esiguità del reddito della madre dei due beneficiari lascia presumere la sussistenza dei presupposti dell’erogazione del “reddito di cittadinanza”.
I nonni ricordiamolo, hanno dei doveri ma anche un diritto a mantenere delle relazioni costanti e soddisfacenti con i nipoti.
Purtroppo si constata non tanto di rado che, quando i genitori si separano, ai nonni venga assicurata la possibilità di incontrare i nipoti solo per il tramite del proprio figlio separato. Troppo di frequente alla nuora o al genero poco interessa che venga preservata la relazione con i nonni!
Quindi capita che se un genitore muore ai suoi genitori non venga concesso di incontrare i nipoti oppure sovente accade che, in caso di intervenuta separazione tra i genitori, chi dei due risulta essere collocatario dispone a suo piacimento impedendo ai nonni, genitori dell’altro coniuge, di incontrare i nipoti.
Ma i nonni hanno un diritto che può essere tutelato nella sede competente ovvero presso il Tribunale per i Minorenni.
Ed una causa di questo tipo comporta degli accertamenti e delle indagini sociali anche per il tramite degli assistenti sociali sul nucleo familiare del genitore che ostacola i rapporti significativi con i nonni così come stabilito dalla legge sull’affidamento condiviso.
ttenzione, quindi, i nonni sono utili ma devono anche essere rispettati!
Cinzia Petitti è avvocata e direttrice della rivista www.Diritto§Famiglia.it