L’importanza di non incorrere nell’incoerenza reddituale

La cosa più importante ed urgente è dissipare rapidamente alcuni potenziali equivoci: se da un lato si comprende che tra “i profili oggettivi e soggettivi sintomatici della falsità del credito” si annoveri l’assenza o la contraddittorietà della documentazione, non si comprende cosa si intenda con “ii) incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame.” Sembra che alcuni operatori lo stiano interpretando nel senso che un beneficiario meno abbiente sia da considerarsi uno dei profili “sintomatici della falsità del credito”. L’Agenzia probabilmente fornirà ulteriori chiarimenti, atteso che la cessione del credito e lo sconto in fattura hanno la specifica finalità di consentire proprio alle persone meno abbienti di fruire delle detrazioni per lavori edilizi – specificamente in assenza di redditi sufficienti per pagare i lavori. Infatti, i ceti meno abbienti in passato non hanno potuto ristrutturare le loro abitazioni, che rappresentano dunque gli edifici più inquinanti ed energivori. Il Superbonus, dunque, oltre ad aver contribuito a far ripartire il Paese dopo il blocco della pandemia, ha anche efficientato dal punto di vista energetico gli edifici più bisognosi di tali interventi, comportando bollette energetiche più leggere per gli abitanti, tema quanto mai importante in questo periodo.

Stessa situazione per quanto concerne la “(iii) sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare”. Anche qui non si può annoverare tra i profili sintomatici della falsità del credito” senza chiarire; il fatto è che i valori degli immobili variano fortemente, mentre i massimali delle spese ammesse su ciascun intervento sono gli stessi in tutta Italia.

Ora ristrutturare un immobile in un paesino o in una zona non centrale, dove il prezzo al metro quadro è più contenuto, non può essere di per sé “sintomatico della falsità del credito”. Inoltre, la stessa Agenzia delle entrate ha più volte chiarito che è possibile beneficiare del Superbonus anche per gli immobili collabenti (ossia quelli accatastati come F/2).

Da ultimo è evidente che la (vi) mancata effettuazione dei lavori è un requisito fattuale, controllabile in diversi modi e con diverso grado di profondità, a partire dal il controllo dell’esistenza delle asseverazioni emesse dai tecnici abilitati, fino ad arrivare alle ispezioni a sorpresa in cantiere. Al riguardo giova ricordare che, le norme hanno rafforzato le responsabilità – anche di natura penale – dei tecnici che attestano l’effettuazione di SAL dei lavori e quantificano gli stessi attraverso computi metrici e applicazione dei prezzari indicati dalle norme. È evidente che il cessionario non può sostituirsi al tecnico nel controllo, sarebbe impossibile, mentre è ragionevole attivare la verifica dei lavori in casi particolari, fermi restando i limiti di legge; i cessionari non hanno gli stessi poteri ispettivi dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza. A parere di chi scrive, l’Agenzia intendeva dunque che questi sei indicatori, in un approccio olistico, possono condurre alla necessità di ulteriori verifiche, ma la cosa va precisata bene e soprattutto va precisato fin dove debbano spingersi tali ulteriori verifiche, calibrando la diligenza sui grandi intermediari finanziari, come noto principali acquirenti dei crediti. In questo modo, si darebbero importanti riferimenti di quella che è l’opinione dell’Agenzia, fermo restando che l’applicazione al campo tributario del concorso -di natura colposa – nella violazione è una fattispecie chiarita sin dal 1998 e ribadita anche nel 2020 in materia di cessione del credito. Valga il seguente esempio: l’incoerenza reddituale non significa che essere meno abbiente sia indice di frode: probabilmente l’Agenzia ha preso spunto dalla Comunicazione UIF 11 aprile 2022 in tema di controlli antiriciclaggio, che testualmente prevede quanto segue: “Meritano poi attenzione i casi di presunti titolari di crediti d’imposta che risultano quasi o del tutto privi di redditi, irreperibili o domiciliati presso centri di accoglienza.” Si tratta di casi di particolare gravità, è evidente che quanto emerso dalle cronache (soggetti domiciliati presso centri di accoglienza che non parlavano la lingua italiana, si presentavano per cedere ingenti importi di credito anche più volte) possono ben rappresentare casi di concorso nella violazione. Diverso invece è lasciare un’indeterminatezza che può aprire le porte a infondate contestazioni a pioggia di concorso colposo, ad esempio solo per aver acquistato crediti da soggetti meno abbienti, situazione che condurrebbe ad un contenzioso potenzialmente in grado di bloccare le Commissioni Tributarie per i prossimi 10 anni, e sicuramente non contribuirà a creare le condizioni per sbloccare i cinque miliardi di euro di crediti che giacciono nei cassetti delle imprese edilizie. Si auspica un intervento chiarificatore che in ogni caso a distanza di due anni, non potrà operare un’inversione a U rispetto al concetto di concorso colposo nella violazione applicato al campo tributario come descritto nell’apposita Circolare 180/E e ribadito in tema di Superbonus dalla Circolare 30/E del 2020.

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