Dopo oltre 20 anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 231/01, una riforma è in procinto di intervenire sulla responsabilità degli enti. Il Ministero della Giustizia, sottoporrà a Governo e Parlamento alcune proposte di modifica. Due sono già gli interventi qualificati arrivati in merito: Confindustria e Assonime che hanno emesso i propri rispettivi Position Paper. Diverse le proposte di cambiamento, a partire dall’espressa qualificazione della colpa d’organizzazione quale criterio costitutivo dell’illecito 231. In esame v’è anche il superamento della distinzione in termini di rilevanza tra reato commesso dai soggetti apicali e dai dipendenti. Si propone poi di eliminare il requisito dell’elusione fraudolenta quale elemento comprovante la tenuta dei Modelli, che richiederebbe uno sforzo ermeneutico giudicato eccessivo. L’ente in definitiva risponderebbe in caso di mancata adozione o inefficace attuazione del Modello, ovvero quando l’infrazione sia stata agevolata da un’omessa o insufficiente attività di vigilanza.
Le proposte
Altro punto interessante attiene alla valorizzazione del ruolo dei sistemi di controllo interno, da accompagnare all’ attività dell’OdV, di cui però verrebbe valorizzata la funzione di vigilanza di tipo sistemico. Come rilevato da Confindustria e Assonime, rimarranno centrali i Modelli quali strumenti di mitigazione del rischio-reato. Interessante la proposta di introdurre univoci parametri di riferimento per il sindacato giudiziale dell’idoneità ante delictum.
Si dovrà tenere conto delle linee guida elaborate dalle associazioni di categoria, di fatto intese come parametri di riferimento per la valutazione giudiziale dell’efficacia dei Modelli e per la loro predisposizione. Delicata è la proposta di escludere le microimprese dalla sfera 231, dando loro la possibilità di adottare protocolli di compliance semplificati.
Nelle aziende estremamente contenute quando la soggettività dell’ente non è concretamente distinguibile dal soggetto che ha commesso il reato, la comminazione della sanzione all’ente dovrà tenere conto anche delle misure inflitte all’autore dell’illecito. Rilevante è anche la proposta di Confindustria di includere regole relative ai gruppi di imprese, al fine di bilanciare l’autonomia dei singoli enti ma con l’irrinunciabile esigenza di promuovere politiche e indirizzi di gruppo. Obiettivo della riforma è poi l’introduzione di alcuni correttivi sul piano delle tutele processuali, bilanciando esigenze punitive e salvaguardia del mercato. Novità assoluta è la procedura di estinzione dell’illecito.
Salvi i casi di reiterazione, l’ente che si sia dotato prima della commissione dell’illecito di un Modello, può chiedere al giudice un termine per l’eliminazione delle carenze riscontrate nello stesso, che abbiano determinato o agevolato la commissione del reato. Su richiesta di parte, il giudice fissa udienza per indicare eventuali interventi di correzione, sospendendo il procedimento e determinando una somma a titolo di cauzione. Se nel termine quanto richiesto risulta adempiuto, è dichiarata l’estinzione dell’illecito 231. Un annoso tema riguarda il decorso del termine prescrizionale degli illeciti 231, normato da regole differenti rispetto a quanto previsto per le persone fisiche. Anche al fine di eliminare differenze che possano risultare costituzionalmente irragionevoli, è al vaglio la possibilità di uniformare il regime prescrizionale per reati e illeciti da essi dipendenti. In attesa di monitorare l’iter della riforma, si registra la sostanziale conferma dell’impianto del D.Lgs. 231/01 nei suoi aspetti più caratterizzanti e virtuosi che prevedono strumenti efficaci a contrastare la “criminalità del profitto” e a valorizzare l’etica d’impresa.
Questo contributo è stato scritto in collaborazione con Carlotta Garufi