Negli ultimi due anni, la Corte EDU, che vigila sul rispetto della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), ha emesso importanti decisioni relative agli accessi del Fisco italiano presso il domicilio dell’imprenditore, rilevando un contrasto strutturale tra la nostra normativa nazionale e l’art. 8 della CEDU, che salvaguarda il diritto al rispetto della vita privata e del domicilio.
Per la Corte EDU, che ha chiarito come la nozione di domicilio non si limiti all’abitazione, ma includa anche la sede legale delle società e gli studi professionali, l’attuale disposizione che fonda l’accesso dell’Agenzia delle entrate, ossia l’art. 52 del D.P.R. 633/1972 relativo alle verifiche IVA, risulta illegittima laddove – per come è formulata ed applicata – consente un’ingerenza dello Stato non «necessaria in una società democratica» e non proporzionata agli scopi perseguiti. A partire leading case Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia nn. 36617/18 e altri 12, del 6 febbraio 2025 fino alla recente sentenza Edilsud e Ferreri c. Italia del 2026, la Corte EDU ha riscontrato nella normativa italiana una serie di criticità.
In primo luogo, l’autorizzazione all’accesso in locali a uso promiscuo o per l’esame di documenti riservati è spesso rilasciata dal Pubblico Ministero come atto privo di una reale valutazione degli indizi di violazione.
In secondo luogo, tale autorizzazione si configura come un atto amministrativo e non di un giudice terzo, poiché su di esso manca un controllo giurisdizionale preventivo. In sostanza, manca un vaglio indipendente che bilanci il potere d’indagine con il diritto alla riservatezza.
Ancora, il contribuente non dispone di un rimedio efficace per contestare l’illegittimità dell’accesso in tempi rapidi, potendo far valere i vizi solo ex post con l’impugnazione dell’eventuale avviso di accertamento.
Infine, si è riscontrata un’eccessiva discrezionalità del Fisco nell’attivazione delle verifiche domiciliari. La mancanza di limiti temporali e di perimetri d’azione definiti, l’ispezione fiscale rischia di diventare una “fishing expedition” (ricerca esplorativa di prove), prassi vietata dagli standard europei.
Quali sono, sul piano pratico, le conseguenze dell’illegittimità dell’accesso?
Si riflettono sull’utilizzabilità dei dati raccolti. L’ingresso nei locali aziendali in violazione dell’art. 8 CEDU comporta la c.d. “inutilizzabilità derivata”: le prove ottenute tramite un atto lesivo di diritti fondamentali non possono fondare la pretesa tributaria, determinando l’invalidità dell’accertamento. In questo senso, sta iniziando a muoversi la giurisprudenza nazionale.
Quali potrebbero essere le prospettive future per allineare il sistema italiano ai parametri europei?
De iure condendo, si potrebbe prevedere una modifica che incarichi dell’autorizzazione agli accessi “sensibili” (domicilio e locali promiscui) il giudice tributario o l’autorità decidente (anziché quella requirente) in sede penale, stabilendosi altresì l’obbligo di una motivazione ponderata e rigorosa sui requisiti di necessità e di proporzionalità dell’accesso rispetto ai fini della verifica fiscale.
Inoltre, si potrebbe prevedere la possibilità di ricorrere immediatamente a un giudice per richiedere la sospensione delle operazioni di verifica o l’inibitoria all’uso dei dati acquisiti illegalmente, senza attendere la fine del procedimento amministrativo.
Non sappiamo come si evolverà il sistema, ma certamente dovrà muoversi verso un modello in cui l’efficacia del recupero fiscale non sacrifichi i diritti fondamentali della persona (anche giuridica).
Carlo Sallustio è vicepresidente della Camera Lombarda Avvocati Tributaristi