L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 40/E del 23 luglio 2024, ha risposto ad un quesito in merito all’erogazione di somme corrisposte a titolo di “incentivo all’esodo” e di “importo transattivo” a soggetti che beneficiano del “regime speciale per lavoratori impatriati”, di cui all’articolo 16 del Decreto legislativo n. 147 del 14 settembre 2015. In particolare, in caso di indennità corrisposte a titolo di incentivo all’esodo, con la Risoluzione in disamina l’Agenzia ha chiarito che il contribuente che intenda beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati può rivolgersi al competente Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate che, in sede di assistenza, previa verifica dei presupposti, riliquiderà l’imposta dovuta, facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti.
L’Istanza di interpello si concentra sulla possibilità di estendere i benefici fiscali anche alle indennità di incentivo all’esodo e agli importi transattivi, chiarendo come i due regimi possano essere applicati in casi specifici. Cosicché i redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti dai lavoratori che trasferiscono la loro residenza in Italia possano beneficiare di una riduzione dell’imponibile fiscale.
Riguardo la possibilità di applicare il regime speciale di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 alle predette somme per la soglia superiore a 1 milione di euro, si fa presente che, come chiarito nella Circolare 3/E del 2012, l’Istante dovrà assoggettare a tassazione ordinaria le somme eccedenti la predetta soglia. L’assoggettamento alle ordinarie regole di tassazione per scaglioni delle somme in oggetto, per la soglia eccedente 1 milione di euro, consente di applicare alle stesse, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma, il regime speciale in commento.
Pietro Fino è commercialista