L’Agenzia delle Entrate, ha dato seguito a un quesito in merito alla possibilità di beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati per un ulteriore quinquennio, a partire dal periodo di imposta 2024, mediante l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 5, comma 2 bis, del Decreto Crescita, anche se al 31 dicembre 2019 non beneficiava di tale regime speciale pur avendone i requisiti, in quanto fruiva del regime per neo-residenti di cui all’articolo 24 bis del Testo unico delle imposte sui redditi.
Il parere
L’agenzia ha fornito parere positivo. Il contribuente deve soddisfare, nel primo anno dopo la conclusione del primo periodo agevolato, i requisiti previsti per effettuare nei termini il dovuto versamento del 10 o del 5% “dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione […] relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione”. Il documento illustra i requisiti necessari per accedere al regime speciale. Per poterne beneficiare, i soggetti devono trasferire la propria residenza fiscale in Italia e rispettare determinati requisiti, come aver lavorato all’estero in maniera continuativa per almeno due anni e aver lavorato per un’impresa residente in Italia.
L’interpello offre, altresì, chiarimenti sugli effetti della transizione dal regime opzionale di imposizione sostitutiva al regime per lavoratori impatriati, specificando che i benefici fiscali previsti dal regime opzionale cessano al momento dell’opzione per il regime impatriati, e che non è possibile cumulare le agevolazioni. L’Agenzia ritiene potersi applicare il prolungamento per ulteriori 5 periodi di imposta al contribuente che non ha beneficiato del regime per gli anni 2019, 2020 e 2021 e ciò perché rileva la circostanza della fruizione del regime speciale anche solo per alcune delle annualità del primo quinquennio agevolabile, in quanto potenzialmente beneficiario del regime per il periodo di imposta 2019.
Camilla Fino è avvocata tributarista