Si stanno constatando i primi provvedimenti dei nostri Tribunali inerenti l’attribuzione dell’assegno unico ad un solo genitore in deroga alla normativa.
La normativa prevede che l’assegno unico, che è differente dall’assegno per il nucleo familiare (non più esistente), spetti ad entrambi i genitori anche separati o non conviventi con la prole.
Quindi, a differenza dalla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare, esso non viene attribuito solo al genitore collocatario in aggiunta all’assegno di mantenimento ma si ripartisce per legge in pari misura tra i due genitori che ne abbiano l’affidamento condiviso. Mentre nel caso di affidamento esclusivo esso verrà richiesto e riscosso in toto dal solo genitore cui i figli sono affidati.
Per i figli di età compresa tra i diciotto ed i ventuno anni (disoccupati od iscritti all’università, ad un corso di formazione scolastica o professionale), età massima al cui compimento il beneficio di legge cessa, l’assegno universale verrà ripartito tra genitore convivente e genitore non convivente che contribuisce al loro mantenimento.
Questo perché sono differenti le conseguenze tra assegno universale e assegno per il nucleo familiare. L’assegno per il nucleo familiare non faceva venir meno gli altri benefici fiscali quali la detrazione per i figli a carico.
Quindi il genitore non collocatario, comunque,beneficiava a fine anno della detrazione per i figli a carico, in sede di compilazione delle dichiarazioni dei redditi.
Oggi l’assegno unico universale sostituisce tutti i benefici di legge.
Pertanto pare equo che, venendo meno il beneficio fiscale, il vantaggio del genitore non collocatario che comunque contribuisce al mantenimento del figlio, venga per legge ripartito. Quindi entrambi i genitori possono fare la domanda al Caf e, come abbiamo visto attraverso le nostre pagine, fa fede l’Isee del genitore collocatario.
In deroga a questa normativa, i Tribunali a volte stanno provvedendo, su istanza di parte, ad attribuire l’assegno universale ad un solo genitore collocatario in considerazione delle diverse circostanze dei casi a loro sottoposti.
Un recente provvedimento del Tribunale di Bari, del 12 luglio 2022, emesso in Volontaria Giurisdizione per la regolamentazione di affidamento di figlio nato fuori dal matrimonio, su richiesta di parte, ha attribuito alla genitrice collocataria l’intero importo dell’assegno universale di circa euro 200,00 al mese, calmierando però l’assegno di mantenimento ordinario, fissato in euro 300, a carico di un rappresentante di commercio, genitore non collocatario del figlio.
Quindi il beneficio dell’ attribuzione esclusiva dell’assegno unico ha portato ad una riduzione del quantum dell’assegno di mantenimento ordinario.
Il Tribunale in questo caso è intervenuto senza l’esistenza di particolari circostanze e solamente per equilibrare l’assetto economico, operando un bilanciamento tra l’importo dell’assegno di mantenimento ordinario e l’attribuzione unica del beneficio dell’assegno unico universale.
In un altro caso proprio dei giorni scorsi del Tribunale di Busto Arsizio del 7 luglio 2022 l’assegno unico universale è stato attribuito interamente al genitore collocatario in considerazione del fatto che l’altro genitore non contribuisse minimamente al mantenimento del figlio.
Ovvero il Tribunale, tenendo conto dello stato di disoccupazione e di disagio del genitore non collocatario (nel caso di specie della madre che era anche ricoverata in comunità), aveva stabilito che la medesima non dovesse contribuire al mantenimento del figlio perché si trovava in uno stato di disoccupazione e di disagio tale da non potervi far fronte.
Però ha attribuito al padre, che rimaneva collocatario del figlio, l’intero importo dell’assegno unico universale.
Ma cosa accade dei vecchi provvedimenti che espressamente prevedevano un determinato importo dell’assegno di mantenimento considerando la circostanza che l’assegno per il nucleo familiare andasse come per legge interamente al collocatario?
Possono essere rivisti con ricorsi in modifica delle condizioni tenendo conto della necessità di riequilibrare l’assetto economico sempre che ci sia uno squilibrio determinato dal cambio di regime dall’assegno per il nucleo familiare ad assegno universale.
Se la differenza tra l’uno e l’altro nell’assetto economico complessivo è minimo ovviamente il Tribunale rigetterà l’istanza di modifica.
Se invece c’è un notevole cambio di questo assetto allora si.
Un esempio tra tanti.
Un genitore non collocatario contribuisce con un assegno minimo di €170,00 al mese e poi si vede attribuire la metà dell’assegno unico per il figlio (in tale caso la finca relativa prevederebbe €85,00-100 al mese pro quota).
Il genitore non contribuirebbe quasi per nulla al mantenimento del figlio in tale circostanza.
La situazione deve essere riequilibrata con la richiesta di attribuzione dell’intero importo dell’assegno universale al genitore collocatario.
Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi nei nostri Tribunali.
Cinzia Petitti è avvocato e direttore di DirittoeFamiglia.it