La riforma fiscale doganale, sanzioni e violazioni riviste nel solco della proporzionalità

I decreti attuativi della delega fiscale riscrivono il regime sanzionatorio delle violazioni tributarie. L’intervento è anche sul Testo unico delle leggi doganali Tuld n. 43/1973, ormai risalente come tutti i provvedimenti di competenza dei singoli Stati, v. il “nostro” di rango primario Dpr 43/193.

Il tutto al fine di realizzare quell’invocato processo di allineamento, adeguamento alle norme europee, v. Reg. Ue 952/2013 e relativi atti esecutivi e delegati. Il nuovo regime sanzionatorio, v. Legge delega di riforma fiscale n. 111 del 2023, rispetterà il principio di proporzionalità anche all’interno del Tuld attraverso sanzioni minime o proporzionali, per cui in futuro non avremo mai più sanzioni progressive ovvero determinate a “scaglioni”, v. appunto quelle doganali, in relazione ai tributi e diritti evasi (si arrivava a cubare gli stessi).

Difatti, il legislatore delegante ha dovuto registrare il fallimento di affidare alla norma sistemica dell’art. 7 comma 4 del DLgs. 472/97 la proporzionalità de qua, nonostante la valorizzazione della norma recentemente operata dalla Corte costituzionale e dalla stessa Agenzia delle entrate, v. risposta ad interpello n. 450 del 20 ottobre 2023.

Sanzioni meglio proporzionate alla gravità dell’illecito sono più idonee a prevenire all’illecito anche quello doganale le cui sanzioni, oggi sono in contrasto con i principi europei Cedu di effettività, dissuasione ed appunto proporzionalità – si puniscono semplici omissioni colpose con sanzioni che superano tre volte i diritti di confine contestati con lesione della proporzionalità de qua. Cosi vedremo che nello schema di decreto delegato, viene ad es. revisionato l’art. 7 del DLgs. 471/97 sulle violazioni all’esportazioni, per cui la sanzioni scende dal 100% al 70% per chi in nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all’esportazione, indica quantità qualità e corrispettivi diversi da quelli reali. Invero, una riduzione generalizzata da un quinto ad un terzo delle sanzioni amministrative avvicinandole ai parametri europei, ferma restando la maggiore rilevanza di comportamenti fraudolenti e simulatori. Si procederà a rivedere anche la fattispecie dell’art. 303 del Tuld, relativo alle sanzioni oggi gravose previste per le violazioni da “differenze” fra i dati reali accertati dalle autorità portuali e quelli dichiarati in fase d’importazione dal contribuente, con un auspicabile allineamento (riduzione) delle prefate sanzioni sulla misura massima del 100% dei diritti contestati.

Ancora un inasprimento della 231 (responsabilità amministrativa degli enti) con previsione di nuove sanzioni interdittive in caso di contrabbando sia pure per evasione da diritti di confine superiori a 100 mila euro. Un verosimile e ragionevole innalzamento della soglia di punibilità del contrabbando essendo la misura dei 10 mila euro di evasione dei diritti di confine veramente trascurabile.

Una revisione vedremo anche del ravvedimento operoso con riduzioni maggiormente attrattive. Sul fronte doganale, il legislatore, si propone altresi di riordinare le procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell’accertamento e riscossione di cui al DLgs. n. 374/1990. Lo stesso dicasi, per l’istituto della controversia doganale di cui al Titolo II, Capo IV, del DPR n. 43/1973.

La bozza di decreto delegato, recependo queste indicazioni raccomandazioni della legge delega introduce fra le disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali, il principio di proporzionalità all’art. 3 del DLgs. 472/97 per cui la disciplina delle violazioni tributarie e delle sanzioni tributarie è improntata anche al principio di offensività.

Altre novità oltre all’abbassamento delle sanzioni edittali, v. omessi versamenti e da infedele dichiarazione, sono la recidiva ed il cumulo giuridico che è stato esteso al ravvedimento operoso. Limitatamente a quest’ultimo profilo della novella, la sanzione unica sarà applicabile anche in sede ravvedimento operoso che in futuro sarà più conveniente lucrando esso sia la generalizzata riduzione delle sanzioni edittali.

Si tratta di una parallela diminuzione dell’abbattimento previsto per la regolarizzazione, e sia appunto l’estensione del cumulo giuridico, v. violazioni plurime, anche per il ravvedimento, v. revisionato art. 12 del Dlgs. 472/97.

Per altro, il ravvedimento, perde sempre più la sua spontaneità per divenire una sanatoria permanente, sistemica per il contribuente che “entra” in verifica ed appunto si ravvede.

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