Tra le novità apportate dalla riforma del diritto doganale interno, si segnala la particolare attenzione prestata dal legislatore verso la figura del rappresentante doganale, qualora egli operi in rappresentanza diretta. In tema di rappresentanza, la normativa doganale unionale di riferimento prevede che chiunque possa nominare un rappresentante al fine dello svolgimento delle pratiche con le autorità doganali. La rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un’altra persona, o indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona. Per l’effettuazione delle operazioni doganali avvalendosi di un rappresentante diretto, è necessario che tale persona sia in possesso dei requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione AEOC .
La rappresentanza
Le due forme in cui si articola la rappresentanza devono essere dichiarate alla dogana dal rappresentante doganale, il quale è tenuto a precisare la forma della rappresentanza. È previsto, che chi non lo dichiara o lo dichiara senza disporre del potere di rappresentanza è considerato agire in nome proprio e per proprio conto, potendo le autorità doganali imporre alle persone che dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali di fornire le prove della delega.
La differente forma che può assumere la rappresentanza ha riflessi importanti sul soggetto chiamato a rispondere dell’obbligazione doganale, nella misura in cui il rappresentante diretto, di regola, non risponderà della fiscalità di confine, a differenza di colui che opera nella forma della indiretta, che risponderà insieme al rappresentato per effetto della solidarietà passiva prevista al riguardo dalla norma unionale.
Su tale impianto normativo si innestano le novità, prevedendosi che l’esercizio alla rappresentanza diretta sia ora subordinato a un’abilitazione rilasciata dalla dogana alle seguenti condizioni assenza di condanne penali, passate in giudicato, per determinati reati; assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale; rispetto degli standard minimi di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse. Tali standard sono soddisfatti se il richiedente è iscritto all’albo professionale degli spedizionieri doganali, è autorizzato quale centro di assistenza doganale ed è in possesso di una certificazione di Operatore Economico Autorizzato. È poi prevista la possibilità di sospensione e/o di revoca allo svolgimento delle operazioni doganali nella sola forma della rappresentanza diretta. Così si lascia in “sospeso” la sorte della rappresentanza indiretta al ricorrere di eventi potenzialmente sanzionatori della condotta.