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Diritto & Economia

La moratoria Covid sui termini del controllo fiscale

La moratoria Covid (la proroga dei termini decadenziali del controllo fiscale) è applicabile anche a quei termini che non erano in decadenza al 31 dicembre 2020. Il riferimento è all’art. 67, comma 1, del Decreto Legge 18/2020 sulla proroga Covid, e alla recente decisione della Cassazione (1630/2025) che ha affermato l’applicazione generalizzata della proroga quale che sia l’annualità del controllo fiscale.

Pertanto, la proroga de qua è applicabile anche a quei termini che, pur scadendo negli anni successivi al 2020, erano già in corso durante il periodo di sospensione. Il decreto della Cassazione viene licenziato nell’ambito di un procedimento incidentale pregiudiziale, nato sulla sollecitazione periferica della CGT Gorizia, la quale, ha interrogato la suprema corte sull’interpretazione della norma sulla sospensione da legislazione emergenziale.

In altri termini, i giudici di merito hanno chiesto alla Cassazione se la sospensione è estensibile non solo ai termini in scadenza entro il 2020, ma anche a quelli che, sebbene in corso durante la sospensione, avrebbero avuto scadenza negli anni successivi.

La Cassazione

Il nodo interpretativo è stato risolto dalla Cassazione, con uno spostamento in avanti del decorso dei termini decadenziali per la stessa durata della sospensione. Invero negli atti difensivi si è sempre sostenuto che la proroga de qua non si applicasse alle annualità i cui termini del controllo fiscale erano ancora aperti nel 2020, ma solo a quelli il cui termine spirava il 31 dicembre 2020.

Pertanto, il periodo di sospensione Covid avrebbe esaurito i propri effetti nel 2020 non avendo alcun senso una proroga anche per le rettifiche aventi decadenza gli anni successivi. Per cui sono non condivisibile le conclusioni della cassazione, sull’ultrattività della proroga anche ai controlli con decadenza agli anni successivi. Peraltro, anche l’ADE di Roma ha invitato gli Uffici a non considerare più la proroga di 85 giorni. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate si sono resi necessari a seguito dell’atto di indirizzo del 29 febbraio 2024.

Deve quindi esser annullato l’accertamento dell’Ufficio, ad es. notificato ad inizio 2024, essendo stato superato il termine decadenziale del 31.12.2023, in quanto la proroga de qua attiene esclusivamente agli accertamenti che scadevano nel 2020, cioè nell’anno del Covid. Ora sopravviene l’interpretazione decisamente restrittiva della cassazione, chiaramente volta a garantire uniformità e certezza nell’applicazione della legislazione emergenziale, riconoscendo l’esigenza di adeguare i termini procedurali alle straordinarie esigenze imposte dall’evento pandemico.

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