La Corte di Cassazione con un provvedimento dell’11/01/2022 n.663 ha statuito che: “in tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati… anche un accordo negoziale, intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e alle necessità dei figli, è riconosciuto valido, come espressione dell’autonomia privata pienamente lecita nella materia non essendovi necessità di una omologazione o controllo giudiziale preventivo”.
Tuttavia ha posto un limite all’autonomia contrattuale delle parti statuendo l’obbligarietà e necessità di corrispondenza delle pattuizioni all’interesse morale e materiale della prole. Disponendo il divieto di pattuizione di assegno di mantenimento in favore del figlio come generico obbligo di partecipazione del genitore a determinate spese.
Nel caso di specie “il contenuto dell’accordo di trasferimento immobiliare da parte del padre esonerava il genitore obbligato dal versamento di qualsiasi ulteriore prestazione economica ad eccezione delle spese scolastiche e di abbigliamento”.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Cassazione dopo aver raggiunto l’accordo tra le parti, possibilità che è prevista anche dalla stessa legge, il genitore si era rivolto al Tribunale per il riconoscimento di un assegno di mantenimento perché non riteneva più equa quella situazione che esonerava l’altro dal versamento di un assegno periodico.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda confermando la validità dei precedenti accordi.
Arrivato il caso in Cassazione viene confermata la necessità di imporre al padre il versamento dell’ulteriore importo di €250,00 mensili ferma restando la corresponsione delle spese di vestiario e straordinarie nella misura del 50% già concordate tra le parti, “operando una valutazione di congruità dell’intero contenuto dell’accordo, ritenuto idoneo a soddisfare l’interesse del minore alla luce di tutte le circostanze del caso. In particolare delle accresciute esigenze economiche correlate all’età adolescenziale raggiunta dal figlio” Non è un principio nuovo quello stabilito dalla Cassazione ma offre lo spunto per considerare effettivamente quanto spesso accade nell’ambito di genitori non sposati e non conviventi i quali decidono di disciplinare l’assegno di mantenimento da corrispondersi al figlio e in genere gli aspetti economici tramite una scrittura privata spesso fatta (e devo dire purtroppo) senza l’ausilio di un legale. Questo perché le scritture lacunose spesso portano le parti in Tribunale successivamente. Queste scritture private contengono accordi sul mantenimento del figlio ed anche accordi regolanti la sua vita. Alcune addirittura si spingono a regolamentare l’affidamento e la frequentazione. Su questo punto non possono essere considerate valide posto che su affidamento e frequentazione del figlio occorre un placet del Tribunale al fine di considerare vincolanti le pattuizioni.
Comunque, se la parte in una scrittura privata in cui si era impegnata ad un determinato tipo di modalità di frequentazione del figlio o di affidamento poi porta il caso in Tribunale è logico che lo stesso terrà conto anche degli accordi già raggiunti e li confermerà qualora li trovi confacenti alle esigenze del figlio.
Nel caso in esame la Cassazione ha ritenuto validi e vincolanti gli accordi tra le parti, come normale nell’ambito di una scrittura privata, ma solo se riguardanti la parte economica.
E anche qui però la Cassazione dispone che sono accordi validi e vincolanti se nell’interesse della prole.
Quindi è giusto e quindi vincolante l’accordo in cui un genitore si obbliga a mantenere un altro figlio in una certa misura economica che sia proporzionale ai redditi ed alle concrete necessità del figlio.
Ma bisogna stare attenti a non concertare delle clausole che possano essere considerate poi non valide e quindi nulle da un Tribunale perché non confacenti agli interessi di un minore. Per esempio nel caso di specie le parti avevano in buona sostanza concordato che la dazione di una casa potesse sostituire l’obbligo di mantenimento.
Questo sappiamo che nei nostri Tribunali è un principio non accettato poiché il trasferimento immobiliare integra l’assegno di mantenimento ma non lo può sostituire.
Perché è vero che un immobile garantisce le esigenze abitative al figlio ma ovviamente “non gli fa mettere il pane sotto i denti”.
Quindi l’Autorità Giudiziaria nel caso di specie, compulsata successivamente dall’altro genitore per rivedere le condizioni, ritenendole non soddisfacenti degli interessi economici del figlio, è intervenuto con un provvedimento che è andato a modificare parzialmente quella pregressa scrittura privata, imponendo al genitore di versare un assegno di mantenimento periodico non ritenendo sufficiente il contributo solo su alcune spese e non su altre.
Il genitore a questo punto se ha già trasferito l’immobile non può certo più chiederlo indietro!
Ovviamente possono anche essere valide delle scritture private che non prevedano un assegno di mantenimento indiretto ma il mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori laddove si preveda un frequentazione paritetica, per esempio.
Però in punto di affidamento e frequentazione è sempre il Tribunale a dovere intervenire.
Cosa succede, poi, se questa scrittura privata che prevede un accordo sul mantenimento poi non viene eseguita?
Se c’è un provvedimento giudiziario la parte avrà un titolo esecutivo e potrà notificare l’atto di precetto e successivamente fare un pignoramento ed anche chiedere un ordine diretto di pagamento al datore di lavoro tramite il Giudice.
Nel caso, invece, di una scrittura privata accade che la parte non potrà agire esecutivamente sui beni dell’altro.
Dovrà procurarselo: come?
Chiedendo un decreto ingiuntivo che però lascia il tempo che trova perchè esso gli darebbe la possibilità di ottenere il mantenimento non pagato ma non certamente quello futuro.
Quindi la strada obbligata sarebbe per la parte cui il mantenimento del figlio non viene pagato di depositare un ricorso in Tribunale chiedendo di stabilire d’ora in poi un assegno di mantenimento magari ratificando quello che le parti avevano già concordato e ottenere così un titolo esecutivo.
Spesso capita che le parti si limitino a regolamentare gli aspetti con una scrittura privata, pensando di risolvere alla radice il problema e quindi risparmiare sui costi legali ma poi se il comportamento di uno dei genitori non è cristallino e serio, ci si ritrova a dover spendere forse di più per ricorrere in Tribunale ad ottenere qualcosa che ben si poteva ottenere prima.
Peraltro oggi è possibile ottenere una regolamentazione (con conseguente titolo azionabile in via esecutiva) concordata su tutto, aspetti economici, affidamento e frequentazione anche con la negoziazione assistita senza passare dalle aule del Tribunale.
Quindi ben vengano le scritture private ma si deve essere consci della loro limitata efficacia e delle conseguenze.
Cinzia Petitti è avvocato e direttore della rivista www.Diritto§Famiglia.it