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     La casa familiare concessa in comodato dai genitori non deve essere restituita anche se il figlio divorzia due volte

Interessante è un caso affrontato con sentenza del  21/11/2022 dal Tribunale di Mantova inerente la famosa problematica della restituzione dell’immobile che sia stato concesso in uso dai genitori ai figli affinchè l’utilizzino per sé e il proprio nucleo familiare.  La Cassazione negli anni è stata abbastanza ballerina ma il principio consolidato è quello di un’ impossibilità di restituzione dell’immobile…

Interessante è un caso affrontato con sentenza del  21/11/2022 dal Tribunale di Mantova inerente la famosa problematica della restituzione dell’immobile che sia stato concesso in uso dai genitori ai figli affinchè l’utilizzino per sé e il proprio nucleo familiare. 

La Cassazione negli anni è stata abbastanza ballerina ma il principio consolidato è quello di un’ impossibilità di restituzione dell’immobile in qualsiasi momento da parte del proprietario. 

Ciò in quanto le esigenze della famiglia sono il motivo per il quale l’immobile è stato concesso  in comodato e quindi dovranno terminare le esigenze del nucleo familiare prima di potere ottenere  la restituzione del bene. 

In buona sostanza se un immobile è stato concesso per la famiglia del figlio affinchè vi abiti, fintanto che il figlio vi risieda con la propria famiglia esso viene immobilizzato, salvo diversi casi previsti dalla legge quali la necessità personale del proprietario dell’immobile che non ha altro luogo dove abitare (c.d. scioglimento unilaterale motivato da parte di chi ha concesso in comodato il bene).

Il Tribunale di Mantova è andato aldilà del principio, estendendo in maniera ancor più favorevole a chi occupa l’immobile il diritto ad abitarlo a titolo gratuito. 

Nel caso in questione  la genitrice aveva concesso in comodato un immobile al figlio perché vi si stabilisse  insieme alla propria famiglia. 

Il figlio aveva vissuto nell’ immobile sia con la prima moglie e sia, dopo il divorzio, con la seconda moglie

Anche il secondo matrimonio era “andato a rotoli” ed a questo punto la genitrice, improvvisamente desiderosa di rivendicare la sua proprietà,   citava in giudizio per occupazione abusiva dell’immobile il figlio, senza neanche chiederne una restituzione con diffide o quant’altro prima dell’iscrizione a ruolo del giudizio.

In questo caso il Tribunale di Mantova ha disposto  il non venire meno della finalità del comodato, ovvero assicurare un immobile al nucleo familiare, a seguito della  prima e della seconda separazione legale.

Anche se il nucleo familiare cambia negli anni (e quindi nel caso di specie c’è stata prima una moglie, poi l’altra, ed infine   è rimasto da solo in casa il comodatario) ci sono sempre esigenze abitative da tutelare.

E’ stato quindi  riconosciuto il diritto del figlio a rimanere nell’immobile della madre, la cui richiesta giudiziaria è stata rigettata.

Il comodato c.d. famigliare sorge per un uso determinato e dunque per un tempo determinabile per relationem, che può essere cioè individuato in considerazione della destinazione a casa familiare prevista, indipendentemente dall’insorgere di una crisi coniugale. Se il contratto ancorava la durata del godimento alla famiglia del comodatario, corrisponde a diritto che esso perduri fino al venir meno delle esigenze della famiglia del comodatario. Qualunque essa sia, salvo pattuizione contraria.
Non risultando precisato che la causa del contratto sia connotata da un vincolo famigliare solo in favore della prima moglie e non anche delle altre non è quindi possibile inferirne una sua cessazione per il venir meno di quella specific
a, iniziale, destinazione, a seguito della rottura del primo e del secondo vincolo coniugale e quindi delle esigenze della famiglia del convenuto, così come “evolutasi” nel tempo anche se in seguito a disgregazione di quella originaria.
Se dunque il contratto ancora la durata del comodato alla famiglia del comodatario, corrisponde a diritto che esso perduri fino al venir meno delle esigenze della sua famiglia, qualunque composizione essa abbia assunto nel corso degli anni….. .

In buona sostanza il Tribunale ha immobilizzato  la casa come se  vi fosse stata una donazione  perché ovviamente il nucleo familiare primo non c’è più, non c’è nemmeno il secondo, ma rimane “superstite” il  singolo componente cui viene riconosciuto anche come single il diritto a rimanere in quell’immobile. 

Una sentenza non pienamente condivisibile ma che aggiunge un altro tassello importante alla tutela del nucleo familiare.

E infatti  giusto che una  famiglia possa  continuare a fare affidamento sul bene ricevuto in comodato senza dover essere soggetta agli umori dei parenti-proprietari.

Parenti che magari, pur avendo degli altri beni immobili, vogliono tenere in scacco la famiglia chiedendogli una restituzione del bene all’insorgenza di un qualche litigio o divergenza di vedute, cosa che purtroppo capita spesso.

In questo caso la tutela del diritto di proprietà cede il passo alla tutela delle esigenze abitative della famiglia indipendentemente dal numero dei suoi componenti.

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