Nell’occasione di un contenzioso sorto sull’autorizzazione di un complesso turistico alberghiero in Puglia, una recente sentenza del Tar Puglia Bari n. 514 del 14 aprile 2025 (Pres. Blanda, Est. Ieva), in riferimento agli strumenti di tutela paesaggistica vigenti, traccia un percorso lineare sulla possibile composizione degli interessi.
Il Tar ribadisce significativi precetti. Il momento di composizione degli interessi di iniziativa economica e tutela del paesaggio è la conferenza di servizi. La decisione deve formarsi sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti. Occorre distinguere i beni paesaggistici dagli ulteriori contesti.
Mentre le “prescrizioni” riferite “ai beni paesaggistici recano norme vincolanti e prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente di pianificazione”, le diverse “misure di salvaguardia e utilizzazione”, relative agli “ulteriori contesti, sono disposizioni volte ad assicurare la conformità con gli obiettivi di qualità e a individuare gli usi ammissibili”. Le “misure di salvaguardia e utilizzazione”, per gli ulteriori contesti implicano e non precludono la possibilità di realizzare interventi e progetti, purché conformi con “obiettivi” di qualità. Il PPTR, per i soli beni paesaggistici prevede lo strumento della “autorizzazione paesaggistica”; mentre per gli ulteriori contesti è stato contemplato il più flessibile strumento di controllo “dell’accertamento di compatibilità paesaggistica”.
La decisione dimostra come le disposizioni di tutela ambientale, ove correttamente applicate, non precludano l’iniziativa economica. Le fonti normative, come applicate dal TAR, consentono agli operatori di poter sviluppare, in condizioni di parità e nel rispetto degli obiettivi di tutela ambientale, progetti d’impresa coerenti con usi ammissibili del territorio.