In arrivo la Legge di Bilancio 2024: le novità in materia di lavoro

La Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio per l’anno 2024), ha previsto novità, conferme e anche la cancellazione di alcune norme in materia di lavoro, introducendo agevolazioni per i lavoratori ed alcuni incentivi per i datori.

Le modifiche

La Legge ha riproposto l’agevolazione under 30 e reso operativi altri incentivi, inoltre ci sono stati cambiamenti in busta paga, nel dettaglio, l’esonero parziale dei contributi IVS, l’ulteriore esonero per le madri lavoratrici, la rimodulazione delle aliquote IRPEF, l’innalzamento delle detrazioni da lavoro dipendente.

Con particolare riferimento alla nuova decontribuzione per lavoratrici madri di due o più figli, l’INPS ha chiarito nella Circolare n. 11/2024 che gli esoneri contributivi nella singola mensilità, sono tra loro di fatto alternativi e non cumulabili, in ragione dell’entità degli stessi e del massimale di contribuzione esonerabile. Pertanto, in considerazione dell’entità della riduzione applicabile alle lavoratrici madri, pari al 100% della quota di contribuzione a loro carico nei limiti di 3mila euro annui da riparametrare su base mensile, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure (esonero contributivo IVS di cui al citato comma 15 ed esonero per le madri lavoratrici di cui ai citati commi da 180 a 182), i medesimi esoneri contributivi, nella singola mensilità, sono tra loro di fatto alternativi, in ragione dell’entità degli stessi e del massimale mensile di contribuzione esonerabile. Difatti, l’esonero IVS trova applicazione, per una percentuale pari al 6%, solo laddove la retribuzione imponibile mensile non superi il massimale 2.692 euro.

Pertanto, se si considera una contribuzione a carico della lavoratrice dipendente pari al 9,19%, ai fini dell’applicazione dell’esonero IVS nella misura del 6%, il massimale di contribuzione da considerare è pari a 247,39 euro (ossia il 9,19% di 2.692 euro). L’esonero di cui ai commi da 180 a 182 dell’articolo 1 legge di Bilancio 2024 trova diversamente applicazione nei limiti dell’intera contribuzione IVS a carico della lavoratrice per un ammontare pari a 250 euro mensili (3mila euro annui/12 mensilità). Ne consegue pertanto che, laddove sussistano i presupposti legittimanti per l’applicazione di entrambe le misure, l’esonero della quota a carico della lavoratrice madre risulta comunque di entità maggiore rispetto all’esonero IVS in trattazione.

Le conclusioni

Resta fermo, però, che dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero si possa ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa e alternativa misura di esonero della quota a carico prevista in favore delle lavoratrici.
Ad esempio, le lavoratrici madri di tre o più figli, dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età del figlio più piccolo, possono accedere all’esonero IVS, non possedendo più i requisiti legittimanti per l’accesso all’esonero di cui ai citati commi da 180 a 182 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024. Analogamente, dal mese di nascita del secondo figlio, la lavoratrice può accedere all’esonero di cui ai commi da 180 a 182 in via alternativa rispetto all’esonero di cui al comma 15 del medesimo articolo 1 fruito nella mensilità precedente.

Camilla Fino è avvocata tributarista a Roma

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