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Imprese, molti i dubbi sull’abrogazione dell’Ace. Deduzioni e aliquote: cosa cambia

La legge delega per la riforma fiscale ha concluso il suo percorso istituzionale ovvero è approdata in Parlamento (atto 1038 Camera- ddl delega). Come tutte le riforme fiscali, è ispirata alla invarianza del gettito (v. art. 20), ben potendo esser causa di distribuzione di risorse oltre che produzione, essa stessa, di risorse (v. la relazione…

La legge delega per la riforma fiscale ha concluso il suo percorso istituzionale ovvero è approdata in Parlamento (atto 1038 Camera- ddl delega). Come tutte le riforme fiscali, è ispirata alla invarianza del gettito (v. art. 20), ben potendo esser causa di distribuzione di risorse oltre che produzione, essa stessa, di risorse (v. la relazione tecnica al Ddl sulla clausola di neutralità finanziaria).

La riduzione della pressione fiscale è il prisma della riforma sulla tassazione endosocietaria attraverso la proposta di un Ires a doppia aliquota (regime duale) auspicabilmente con una flessione di quella basica ridotta rispetto all’attuale del 24% nell’ottica di una maggiore patrimonializzazione delle imprese. Nella specie avremo un regime ordinario, fisiologico con conservazione di un’aliquota Ires basica derogato per via dell’ingresso di un regime agevolato per quei soggetti che investono gli utili d’impresa in beni strumentali ed in forza lavoro.

Personalmente ritengo che il regime attrattivo dell’Ace, soprattutto se rinforzato, ha funzionato bene costituendo un driver, un importante spinta alla patrimonializzazione delle imprese per cui la sua futura abrogazione desta non poche aree di diffidenza. Profilo favorevole della riforma è la cronologia, timing del benefit fiscale dell’aliquota ridotta che precede la patrimonializzazione dell’impresa; ossia nei decreti attuativi verrà previsto che la minore aliquota Ires troverà ingresso nell’immediato sulla base della mera volontà dichiarativa dell’imprenditore di patrimonializzare la sua impresa nel biennio successivo. Una sorta di “prenotazione” del prefato benefit fiscale, causa della minore tassazione dell’impresa.

È evidente che, se nel biennio successivo all’impegno assunto dall’impresa in relazione alla proposta patrimonializzazione non si verificherà appunto la patrimonializzazione de qua, vi sarà un recapture del benefit goduto gravato di interessi. Nella delega non c’è solo il capitolo aliquote ma si agisce anche sugli imponibili attraverso la razionalizzazione della loro determinazione con un riallineamento fra valori di bilancio e fiscali ed una derivazione “iper rafforzata” che riduca grandemente le rettifiche extracontabili, il cui monitoraggio non agevola la vita dei consulenti fiscali.

In altri termini, un maggior avvicinamento della dichiarazione e delle sue esitazioni alle emergenze di bilancio evitando per tale via il legislatore la gestione di un oneroso doppio binario civilistico fiscale. Evidente che permarranno i principi madre della tassazione endosocietaria ossia inerenza, divieto di abuso di diritto e neutralità fiscale delle operazioni straordinarie (derogato dai ben noti riallineamenti facoltativi). Ancora modifiche alla deducibilità degli interessi passivi magari con l’introduzione di una soglia minima di deducibilità piena sotto i 3 milioni di euro (franchigia largamente utilizzata dai paesi Ue) non sottoposta a defatiganti sindacati di inerenza e congruità. Difatti, l’attuale regime di limitazione di deducibilità del Rol ha una gestione dichiarativa onerosa; alludo al monitoraggio extracontabile degli esuberi ai fini del loro differimento, futuro riversamento. Pertanto, ben venga l’introduzione di una franchigia di deducibilità piena indiscussa ovvero non limitabile, valicabile fiscalmente. Sulle perdite fiscali novità in arrivo su quelle residuate allo scioglimento della fiscal unit ossia sulla loro attribuzione post consolidato alle società che le hanno generate ed ivi esportate.

Novità anche anche sulla circolazione delle perdite finali definitive che in futuro per un ripristino di coerenza fiscale non andranno definitivamente perdute, v. le raccomandazioni eurounionali sentenze Marks & Spencer del 13 dicembre 2005. Desta invece preoccupazione negli ambienti di Confindustria la sostituzione dell’Irap con una sovraimposta Ires che de facto annullerebbe i benefici del descritto regime duale Ires collocando per effetto l’Italia trai paesi a più alta tassazione delle imprese.

Fabio Ciani è avvocato tributarista a Milano

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