L’ordinamento tributario facilita gli adempimenti del contribuente apprestandogli delle modalità atte ad attenuare l’impatto economico mediante un pre-allarme, chiamato avviso bonario. In sede di controllo delle dichiarazioni fiscali, gli eventuali errori sono segnalati al contribuente perché possa provvedere pagando, oltre l’imposta, una sanzione ridotta (stabilita prima della legge di bilancio nella misura pari a 1/3 della sanzione del 30% ed anche in forma rateale.) La legge di bilancio 2023 prevede che, a seguito dei controlli cosiddetti automatizzati delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, riguardanti sia le imposte dirette che l’Iva, le somme dovute dal contribuente ed a lui richieste con gli avvisi bonari previsti dall’art. 36 bis del decreto accertamento n. 600/73 e dall’art. 54 bis del decreto Iva n. 633/72 possono essere oggetto di definizione agevolata, consistente nella riduzione al 3 per cento delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo. Rientrano nella definizione agevolata:
a) le comunicazioni per le quali il termine di pagamento, previsto dall’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio (1° gennaio 2023), ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata;
b) le comunicazioni inviate successivamente alla medesima data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023.
Per effetto della definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo. Pertanto, per beneficiare della definizione agevolata, è necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3 per cento, siano versate, in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti. In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.
L’altra agevolazione introdotta dalla legge di bilancio riguarda l’accertamento con adesione, cioè quella modalità di determinazione dell’imponibile che conclude un procedimento in contraddittorio con l’Agenzia successivo alla notifica di un processo verbale di constatazione o di un avviso di accertamento, sempre che trattasi di tributo amministrato dall’Agenzia Entrate. Quanto ai termini, i processi verbali devono essere stati notificati entro il 31 marzo 2023 e, quanto agli avvisi di accertamento e liquidazione, questi ultimi devono essere impugnabili alla data di entrata in vigore della legge di bilancio (1° gennaio 2023) oppure devono essere stati notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023.
In questi casi, l’accertamento con adesione si perfezione col pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo.
Sono anche ridotte in questa stessa misura le sanzioni concernenti gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione impugnati o impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati sino al 31 marzo 2023. Infine, sono ridotte a 1/18 le sanzioni in caso di ravvedimento speciale, concernente le omissioni e le irregolarità delle sanzioni relative alle dichiarazioni validamente presentate per il 2021 e annualità precedenti. Il pagamento, previa dichiarazione integrativa, può essere rateizzato fino a 8 rate con scadenza, la prima, il 31 marzo 2023.
Antonio Damascelli è avvocato e presidente Uncat