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Illegittimi i divieti generalizzati sulle reti 5G: la decisione del TAR della Puglia

Il TAR ha annullato l’ordinanza contingibile e urgente emessa da un Comune della Provincia di Bari che, invocando espressamente i poteri di cui all’art. 54 del TUEL e appellandosi al “principio di precauzione”, ha disposto il divieto di installazione di impianti con tecnologia 5G in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi dell’International Agency for Research…
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Il TAR ha annullato l’ordinanza contingibile e urgente emessa da un Comune della Provincia di Bari che, invocando espressamente i poteri di cui all’art. 54 del TUEL e appellandosi al “principio di precauzione”, ha disposto il divieto di installazione di impianti con tecnologia 5G in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi dell’International Agency for Research on Cancer.

L’implementazione della nuova tecnologia di rete trova negli avanzamenti della IA e dell’automazione una spinta esponenziale. La tutela preventiva di ambiente e salute pubblica costituisce la motivazione del divieto imposto dal Comune in attesa di imprecisate evidenze scientifiche future.

Il TAR accoglie il ricorso presentato da un operatore di rete, ribadendo che: la L. n. 36/2001 riserva allo Stato la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, per garantire criteri unitari e omogenei per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché per promuovere la ricerca scientifica nel rispetto del principio di precauzione. La stessa legge, consentiva ai Comuni di adottare regolamenti per il corretto insediamento degli impianti, purché non si traducessero in divieti generalizzati. L’art. 38, comma 6, d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020 ha confermato il divieto per i Comuni di introdurre limitazioni alla localizzazione di stazioni radio base sul territorio, e di incidere sui limiti e obiettivi riservati alla competenza statale.

Così il Tar ha annullato l’ordinanza ritenendo che abbia invaso le competenze statali e ostacolato l’interesse pubblico. La sentenza conferma il giusto punto di equilibrio e il corretto riparto di competenze su una materia delicatissima.

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