Il Tribunale di Foggia con un innovativo provvedimento (21.09.2021), ha ratificato gli accordi di una famiglia naturale che prevedevano un affidamento di tipo esclusivo dei figli al genitore con loro convivente.
Trattavasi del classico procedimento in Camera di Consiglio per la disciplina di affidamento, collocamento e frequentazione nonché mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
Negli ultimi due anni, causa emergenza sanitaria, diversi Tribunali, prevedono la trattazione scritta di tali processi senza la comparizione delle parti, evitando, quindi che le stesse debbano presenziare in udienza dopo avere depositato un ricorso a firma congiunta.
Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Foggia prevedeva, in deroga alla regola generale, una disciplina di un affidamento esclusivo di due figli gemelli alla mamma.
Ciò in quanto il padre stesso, cui pure veniva assicurata la frequentazione dei figli, si era reso conto della impossibilità temporanea di poter esercitare il proprio ruolo e di prendere le decisioni nel loro interesse.
Per una situazione temporanea personale e anche lavorativa si trovava, infatti, ad essere lontano dai figli sia fisicamente che emotivamente.
In buona sostanza si era determinato ad autoescludersi dalla gestione dei figli, rendendosi conto di non potere esercitare in maniera adeguata la condivisione genitoriale.
Il ricorso, nel quale si forniva un quadro molto dettagliato della situazione della famiglia è stato accolto dal Tribunale di Foggia che ha ritenuto necessaria unicamente la convocazione dei genitori per capire in maniera più specifica e in presenza qual fosse la situazione che rendesse al momento non praticabile un affidamento di tipo non condiviso. Convintasi della situazione, nell’interesse dei due gemelli, la Camera di Consiglio del Tribunale di Foggia ratificava le intese tra i coniugi, emettendo un decreto in cui confermava gli accordi convenuti.
Quanto convenuto è in piena deroga rispetto alla normativa vigente, la quale prevede l’affidamento condiviso come regola e quello esclusivo come eccezione, la cui valutazione è a discrezione del Tribunale e non delle parti.
Quest’ultimo infatti valuta la presenza di situazioni che siano di pregiudizio all’interesse dei figli e tali da portare alla previsione di un affidamento di tipo esclusivo.
Raramente si assiste, invece, ad un affidamento esclusivo stabilito di comune accordo tra i genitori naturali.
Si precisa che nel caso in esame i figli erano molto piccoli, di circa due anni, e nel ricorso le parti esponevano una situazione assolutamente temporanea prevedendo una apposita clausola con la quale, allorquando fossero ritornate le condizioni per poter disciplinare diversamente l’affidamento, le parti si sarebbero in primo luogo riaccordate per tale disciplina o in difetto si sarebbero rivolte disgiuntamente al Tribunale competente.
Così motiva il Tribunale “l’art. 337 ter c.c. stabilisce che in tema di provvedimenti relativi all’esercizio di responsabilità genitoriale nelle ipotesi di genitori non coniugati e non conviventi, e, specificatamente, in punto di affidamento e mantenimento di figli, che il giudice prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole; gli accordi appaiono conformi all’interesse deli figli e non contengono patti contrari a norme imperative e di ordine pubblico; in particolare, appaiono adeguati a garantire alla figlia minore l’accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al d.lgs n. 154/2013; anche le previsioni di ordine economico risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive risorse e condizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione; tanto anche con riguardo alle ragioni che sorreggono la richiesta di concentrazione della responsabilità genitoriale sulla sola madre, atteso che dal tenore del ricorso e dalla puntualizzazione operata dalle parti in udienza si evince che, in questo frangente specifico – connotato da una lontananza fisica ed emotiva del padre – il coinvolgimento dell’….. nella assunzione delle decisioni nell’interesse dei figli potrebbe ad essi nuocere”.
Cinzia Petitti è avvocato e direttrice della rivista https://www.dirittoefamiglia.it