Finisce davanti al Giudice il confronto di due genitori di figli nati fuori dal matrimonio in merito alle vaccinazioni obbligatorie. G. ed S., rispettivamente di dodici ed undici anni, erano oramai cresciuti nel perdurante ed annoso contrasto dei genitori in merito alle loro vaccinazioni. Non avevano eseguito se non poche vaccinazioni alle quali non erano stati fatti i richiami necessari. I due genitori andavano in generale molto d’accordo nella gestione dei figli, tanto è vero che molto pacificamente anni addietro avevano raggiunto un accordo per la disciplina di loro affidamento, collocamento e frequentazione. Accordi recepiti dal Tribunale e caratterizzati da estrema flessibilità. Sin da allora però per loro la questione vaccinazioni era un punto di attrito che si era accantonato, confidando nella possibilità di accordo in futuro. Ma vedendo crescere i figli senza la necessaria protezione, uno dei due genitori decideva di sottoporre la questione al Tribunale di Bari. Chiedeva quindi, proponendo ricorso in volontaria giurisdizione presso il Tribunale di Bari, che gli venisse data l’autorizzazione a procedere, in via esclusiva, alla vaccinazione obbligatoria delle proprie figlie. Si costituiva l’altro genitore il quale eccepiva l’incompetenza del Tribunale Ordinario reputando competente quello per i Minorenni.
Manifestava, quindi, non opposizione alle vaccinazioni ma delle preoccupazioni relative alla salute deli figli, prospettando dei rischi derivanti da eventuali somministrazioni, con particolare riferimento alla condizione di celiachia dei medesimi. Chiedeva poi di effettuare degli esami preliminari, test seriologici, per verificare se i minori si fossero immunizzati naturalmente da alcune malattie, nel quale caso la legge sospende l’obbligo vaccinale. Con un provvedimento in corso di causa il Tribunale, nominava Consulente tecnico d’ufficio. Richiamava la legge sull’obbligo evidenziando che esso venisse meno solo a fronte di un’ avvenuta immunizzazione per malattia naturale oppure di accertato pericolo per la salute. Scrupolosamente, quindi, il Tribunale aveva rimesso al tecnico d’ufficio la decisione della questione. Quest’ultimo evidenziava che non sussistessero condizioni di pericolo, tale non potendo essere definita la condizione di celiachia dei figli. Rilevava, poi, esaminati i referti sierologici, che le minori avessero sviluppato già degli anticorpi rispetto ad alcune malattie. Difatti, erano stati somministrati i test sierologici, i cui costi venivano posti a carico della resistente, onde individuare questa situazione. Occorreva però sottoporre i minori agli altri vaccini previsti.
Il Tribunale, quindi, in primo luogo dichiarava la propria competenza “trattandosi di controversia insorta tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale, trattandosi di figli nati fuori dal matrimonio per i quali esiste già una regolamentazione dettata dal Tribunale. La competenza quindi è rimessa al Tribunale ordinario”. Ordinava, poi, la somministrazione ai minori dei vaccini per le malattie per le quali non avessero già sviluppato gli anticorpi. Disponeva, infine, accogliendo il ricorso del ricorrente, che “il dissenso del genitore determina la necessità di autorizzare l’altro a procedere in via esclusiva a ogni attività necessaria alla somministrazione dei vaccini alle figlie.” Indicando nello specifico le somministrazioni da doversi eseguire. Costi integrali di Ctu e spese legali venivano posti a carico del genitore resistente nel processo.E’ sicuramente un provvedimento in linea con quello che è l’orientamento dei Tribunali italiani sul tema. Avv. Cinzia PetittiDirettore della rivista www.dirittoefamiglia.it https://www.facebook.com/DirittoFamiglia