Le parti, coniugi separandi con due figli in età preadolescenziale, decidevano, nonostante l’evidente conflittualità (sedata in parte dal centro di mediazione cui erano stati inviati dal Tribunale) ed incomunicabilità, di trasformare la loro separazione (iscritta a ruolo prima della riforma Cartabia) da giudiziale in consensuale concordando come soluzione ottimale per poter continuare a gestire i figli non allontanare troppo il padre dalla vita dei medesimi, un divisione della casa familiare di comune proprietà.
Godendo di una casa familiare, di comune proprietà e con mutuo ultraventennale, non grande ma caratterizzata da una parte sottostante adibita a tavernetta, si accordavano per consentirne l’utilizzo ad uno dei due coniugi.
Il padre in esecuzione degli accordi metteva in atto una serie di lavori di ristrutturazione per rendere accogliente questo immobile e tenere con sé i figli mettendo, parte essenziale della convenzione di separazione, un muro divisorio.
Il Tribunale ha recepito questo tipo di accordo nell’interesse dei figli, gestiti pariteticamente dai coniugi anche durante la vita matrimoniale (decr. 1860/2024, 23.01.2024, pres. De Simone)
Nonostante ben è noto nei casi di separazione giudiziale i nostri Tribunali sono orientati nel rigettare la richiesta di provvedimenti che prevedano l’abitazione nello stesso stabile, trattandosi di una sorta coabitazione, nel caso di specie, vista la consensualizzazione della lite e valutato il superiore interesse dei minori, il Tribunale di Bari ha ratificato l’accordo sul punto.
E’ una soluzione probabilmente ottimale per i figli ma che richiede una grande responsabilità da parte dei genitori perché essendo muro a muro ognuno di loro potrebbe percepire ciò che avviene di sopra o di sotto.
Per cui se si iniziano a fare rivendicazioni piuttosto che litigi del tipo “Ho sentito che hai detto questo ai ragazzi!” oppure “Non gli hai fatto fare questo!” sicuramente un tipo di convivenza del genere è destinata a tramutarsi in un fallimento.
Il nostro Tribunale sicuramente ha dato fiducia ai genitori forzando quello che è il suo orientamento nella situazione descritta ma occorre una grande disponibilità ed elasticità da parte dei separati coinvolti affinchè la situazione non vada a naufragare.
Difatti nella peggiore delle ipotesi uno dei due potrebbe tornare in Tribunale affermando che questo tipo di divisione dell’immobile e la convivenza di prossimità sia deleteria per i minori coinvolti e quindi chiedere l’allontanamento del genitore indesiderato.
Dal punto di vista economico nel caso in esame veniva stabilito un assegno di mantenimento indiretto, oltre al contributo al pagamento della quota parte di mutuo, perché i minori venivano collocati preferenzialmente presso l’abitazione materna (il piano superiore).