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Diritto & Economia

Il diritto ai benefici stipendiali ai militari

Con la recente pronuncia n. 763 del 4 giugno 2025, il TAR Puglia Bari dichiara illegittimo il rigetto dei benefici stipendiali previsti dall’ordinamento militare se riconosciuti con decreto intervenuto dopo la cessazione di servizio.

Sottufficiali dell’Esercito, dopo la pensione, hanno ottenuto dalla preposta autorità il decreto di concessione di equo indennizzo per infermità contratte durante il servizio, giusta richiesta di riconoscimento del beneficio stipendiale di cui all’art. 1801 del codice dell’ordinamento.

L’istanza è stata respinta: il decreto di riconoscimento dell’indennizzo era posteriore alla cessazione dal servizio. Avverso il diniego i richiedenti hanno proposto ricorso al Tar. In pendenza di giudizio (correttamente sospeso, in attesa dell’esito di un giudizio di legittimità costituzionale), è intervenuta la Corte Costituzionale (sent. 13/2024), dichiarando l’illegittimità dell’art. 1801, limitatamente alla parte in cui prevedeva che il riconoscimento del beneficio dovesse essere concesso “in costanza di rapporto di impiego”.

La Corte ha ritenuto fondata la questione di legittimità con riferimento all’art. 3 della Costituzione ovvero per la violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, rilevando che gli effetti economici del beneficio derivano direttamente da legge e servono ad attribuire un indennizzo a coloro che hanno subito una menomazione in servizio.

Con la pronuncia della Corte Costituzionale, si stabilisce che il profilo decisivo sia la sua insorgenza nell’attività di servizio. Il TAR, preso atto della decisione della Corte, con il conseguente venir meno del presupposto normativo sul quale si regge il provvedimento impugnato, lo ha annullato, statuendo il riconoscimento dei benefici richiesti.

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