Genitorialità negata, risarcimento di 70mila euro per il figlio non riconosciuto

È terminata una vicenda giudiziaria durata quattro anni ed affrontata dal Tribunale di Trani con la creazione di un precedente giurisprudenziale (sentenza n. 1086/2023 del 10 luglio) importante. All’età di quarantatre anni il figlio adiva l’autorità giudiziaria per veder dichiarare la paternità naturale, chiedendo contestualmente anche un cospicuo risarcimento per il danno subito. Non lo aveva fatto prima in quanto per circa dieci anni il padre naturale aveva cercato di scongiurare l’azione giudiziaria instaurando con lui rapporti sporadici, impedendo che il medesimo potesse entrare nella sua vita.

Infatti, morta la mamma, l’uomo aveva iniziato a cercare il padre naturale e questi ammetteva la propria genitorialità, promettendo che lo avrebbe riconosciuto e trattato come figlio.

Nel frattempo il padre aveva costituito un’altra famiglia. L’attore si era, invece, realizzato professionalmente, si era sposato con prole ed aveva fatto carriera.

L’esito del test del Dna accertava la paternità naturale e la causa rimessa in decisione sulla base di prove documentali.

Una lettera, prodotta dall’attore, veniva presa in particolare considerazione ai fini del riconoscimento del danno, in quanto prova della conoscenza da parte del convenuto della possibile paternità.

“Se è vero che è in arrivo un figlio nostro…non pensare di ricattarmi lo hai voluto tu”.

Veniva anche eccepita dal convenuto la prescrizione dell’ azione di risarcimento del danno. Eccezione che è stata poi rigettata dal Giudice di Trani.

“L’eccezione di prescrizione del convenuto è infondata in quanto il diritto tanto al mantenimento quanto al risarcimento del danno non è azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento..”.

Veniva altresì fatta una eccezione (rigettata anche essa) di concorso di colpa del figlio che in così tarda età si era “ricordato” di proporre una azione giudiziale di paternità.

Pertanto, il Tribunale riconosceva la paternità naturale e riconosceva a titolo di risarcimento del danno per l’abbandono paterno la somma di 70 mila euro, oltre al pagamento delle spese processuali.

“La domanda di risarcimento dei danni subiti, quali conseguenza della condotta omissiva del genitore rispetto agli obblighi nascenti dal rapporto di filiazione, è fondata. La responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare individua il fondamento nell’omesso riconoscimento del figlio naturale, nell’omesso assolvimento degli obblighi conseguenti alle condizioni di genitore nonché come nel caso di specie nel disinteresse da sempre mostrato dal padre nei confronti del figlio, condotte tutte che cagionano la lesione di diritti costituzionalmente protetti.. la responsabilità del genitore ed il conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento da parte del genitore inadempiente. La consapevolezza non si identifica con la certezza assoluta della prova ematica ma si compone di una serie di indizi univoci tra cui immane rilievo assume la consumazione di rapporti sessuali non protetti all’epoca del concepimento. Il padre o il soggetto ove consapevole di aver avuto rapporti ha il dovere di attivarsi per tutelare lo status di filiazione attraverso una serie di iniziative idonee a rimuovere ogni dubbio in relazione alla sussistenza del rapporto della paternità.. provata la consapevolezza del convenuto giova ricordare che ai sensi dell’art. 315 bis il figlio ha il diritto di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito materialmente e moralmente dai genitori. Inoltre ha il diritto di essere cresciuto in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.”

La vicenda ha avuto un esito positivo per il figlio che si è visto purtroppo sempre negare l’affetto paterno e la ferita per tale mancanza è certamente senza prezzo!
Direttore www.dirittoefamiglia.it

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