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Eredità, croce e delizia

Spesso, purtroppo, la scomparsa di un persona cara, porta con sé la nascita di forti conflittualità legate alla fatidica eredità. É questo il momento in cui hanno inizio le faide familiari, e si passa dalla "Famiglia del Mulino Bianco" ai " parenti serpenti". Tutti i malumori sino ad allora sottaciuti emergono in  modo inesorabile. Malumori…

Spesso, purtroppo, la scomparsa di un persona cara, porta con sé la nascita di forti conflittualità legate alla fatidica eredità. É questo il momento in cui hanno inizio le faide familiari, e si passa dalla “Famiglia del Mulino Bianco” ai ” parenti serpenti”. Tutti i malumori sino ad allora sottaciuti emergono in  modo inesorabile. Malumori che possono essere dettati da lasciti testamentari ritenuti iniqui o addirittura che hanno lasciato qualcuno a completa bocca asciutta. Analizziamo alcuni aspetti tecnici che potrebbero tornare utili. Come noto, si possono avere due successioni:1) testamentarie, allorché il de cuius (defunto), abbia deciso di porre per iscritto le proprie ultime volontà tramite un testamento (olografo, pubblico o segreto); 2) legittime, qualora il de cuius sia deceduto senza testamento.

Il punto fermo che accomuna entrambe le successioni: la quota legittima degli eredi dovrà sempre essere rispettata. Non di rado capita di ricevere clienti che, giunti al momento della successione, scoprono l’esistenza di un testamento con cui un genitore ha nominato erede un unico figlio su più figli, o che scoprono che il trasferimento di un immobile è già stato effettuato in vita da parte del genitore, così vedendo lesa la propria quota  legittima. Dunque, premesso che nel primo caso si parla di eredi pretermessi, in entrambe i casi si potrà agire in giudizio con azione di riduzione da incardinare presso il Tribunale in cui il defunto ha dichiarato il suo ultimo domicilio.
Il primo step da affrontare consiste nel ricostruire la massa ereditaria esistente all’apertura della successione, ovvero alla scomparsa del “caro estinto”. Al fine di una più corretta valutazione dei beni presenti nella massa, sarà sicuramente utile procedere con una stima degli stessi, così da quantificare le quote ereditarie. La divisione delle quote potrebbe avvenire tramite accordo bonario tra le parti o tramite un “giudizio di divisione”. Il mio consiglio è di propendere per il primo, così da non perdersi in cause giudiziarie infinite che non faranno altro che dilapidare prima del tempo l’eredità. Spesso queste cause si protraggono negli anni solo per le famose ” questioni di principio”, che fanno perdere di vista alle parti il valore reale della quota ereditaria loro spettante, con aggravio di spese legali. Importante è contemperare la tutela degli interessi del cliente con la sua soddisfazione nel risultato. A tal proposito si ricorda che l’ art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010  stabilisce che la materia  ereditaria ricade tra quelle per cui è obbligatoria la mediazione civile. Cosa vuol dire? Che,qualora decidiate di intraprendere un giudizio successorio, dovrete prima tentare una mediazione civile innanzi ad un Organismo di mediazione accreditato. Qualora non effettuiate tale passaggio, sarà il Giudice stesso che vi rinvierà innanzi al mediatore. La mediazione ha un costo iniziale fisso pari ad € 48,80. Qualora, invece, ci si trovi davanti ad una eredità i cui debiti superino i crediti, allora potrà essere opportuno consigliare di rinunciare all’eredità.
La dichiarazione di rinuncia all’eredità ( art.519 c.c.) va resa entro 10 anni dall’apertura della successione dal chiamato all’eredità innanzi ad un Notaio o Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (Cancelleria della Volontaria Giurisdizione); a seguito di tale dichiarazione detta quota ereditaria si devolverà ai suoi successibili e, e qualora anch’essi non vogliano accettare, dovranno anch’essi rendere una dichiarazione di rinuncia. Un consiglio è quello di verificare che tale atto sia poi trascritto nel Registro delle Successioni. Nel caso in cui si ignori l’esistenza di debiti o il loro ammontare, sarà opportuno propendere per l’ accettazione con beneficio d’inventario( art. 484 c.c.). La forma in cui va resa è la stessa della rinuncia. In questo caso l’erede accetterà l’eredità tenendo distinti il patrimonio del defunto dal suo; ciò significa che l’erede non sarà tenuto a pagare i debiti del defunto oltre quanto ricevuto per successione. Affinché sia valida è importante la redazione dell’inventario dei beni e dei diritti ereditari. Il termine per effettuare l’accettazione con beneficio è di 3 mesi dal decesso del defunto per l’erede che sia in possesso dei beni ereditari. Sull’argomento eredità si potrebbe continuare a parlare all’infinito, materia odiata dai più sin dall’università, ma con la quale, prima o poi, ci trova sempre a fare i conti.
Avv. Lucia Ruggiero

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