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Diritto & Economia

Energie rinnovabili, il silenzio assenso autorizzativo: cosa ha deciso il TAR Puglia

Con la sentenza n. 953 del 10 luglio 2025, il TAR Puglia Bari, chiamato a pronunciarsi in un contenzioso su procedure di autorizzazione per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ribadisce la cogenza delle previsioni di legge che attribuiscono il valore di assenso incondizionato al mancato tempestivo riscontro delle Amministrazioni chiamate a esprimere parere di competenza.

Il commento

La sentenza è resa in riferimento ad un procedimento per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, nel quale l’ufficio comunale rendeva parere negativo oltre il termine previsto dalla normativa e menzionato nell’atto di convocazione della conferenza di servizi. Il TAR, in accoglimento del ricorso, ribadisce che “la mancata comunicazione della determinazione entro il termine equivale ad assenso senza condizioni.

Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione per l’assenso reso ancorché implicito”. Sul piano degli effetti, il silenzio dell’amministrazione interpellata è equiparato a un atto di assenso senza condizioni. Ricorda il TAR che a rafforzare l’operatività del meccanismo, è prevista l’attribuzione della responsabilità direttamente in capo all’amministrazione.

Ne deriva che l’adozione di un giudizio di compatibilità ambientale negativo adottato oltre il termine perentorio stabilito ne determina l’illegittimità e/o la sua inefficacia, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 2, co. 8 bis della l. 241/90. La citata pronuncia è rilevante perché conferma il corretto bilanciamento degli interessi coinvolti nei procedimenti per la realizzazione di impianti produttivi e la necessità che le Amministrazioni rendano il proprio parere entro termini inderogabili.

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