Il conflitto russo/ucraino, ormai in atto da oltre tre mesi, sta causando la più grande crisi di rifugiati in Europa, incidendo inevitabilmente sulle relazioni internazionali degli stati membri dell’Unione Europea.
Con l’invasione militare russa e l’intensificarsi del conflitto con consequenziale spiegamento di forze militari appartenenti ad entrambi gli schieramenti, più di 4 milioni di cittadini ucraini hanno abbandonato il loro Paese.
A distanza di circa vent’anni dalla fine della guerra nella ex Jugoslavia, l’Unione Europea si trova a dover fronteggiare un nuovo afflusso massiccio di sfollati e a garantire protezione internazionale a tutti coloro che fuggono a causa della guerra.
Con la Direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001, l’Unione Europea aveva introdotto la c.d. “protezione temporanea”, ovvero una misura straordinaria da applicare nel territorio degli stati membri in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi e finalizzata a garantire una tutela immediata e temporanea.
Gli stati membri, nel considerare “sfollati” i cittadini di paesi terzi che hanno dovuto abbandonare il proprio paese d’origine e il cui rimpatrio in condizioni sicure risulta impossibile, sono tenuti ad applicare la protezione temporanea nel rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, oltre che degli obblighi in materia di non respingimento, senza pregiudicare tuttavia il riconoscimento dello status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra.
L’Italia con il D.Lgs 85/2003, emanato in attuazione alla Direttiva 2001/55/CE, ha stabilito che le misure di protezione temporanea dovranno essere decise con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrà stabilire la data di decorrenza della protezione, le categorie di sfollati, le procedure per il rilascio dei visti, dei permessi di soggiorno e le relative misure assistenziali.
Ma veniamo ai giorni nostri. A seguito dello scoppio del conflitto russo/ucraino, l’Unione Europea, con la Decisione di esecuzione UE 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, ha condannato l’aggressione militare russa del 24 febbraio scorso, ha riconosciuto il territorio ucraino quale zona di conflitto, ha accertato l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati ed ha introdotto la protezione temporanea per tutti i cittadini ucraini, affinché sia concesso loro un rifugio immediato.
L’Unione Europea, con la c.d. protezione temporanea garantisce, dunque, tutela immediata ai cittadini ucraini e ai loro familiari ivi residenti prima del 24 febbraio 2022, oltre che ai cittadini di stati terzi o apolidi che beneficiavano della protezione internazionale in Ucraina già prima del 24 febbraio 2022.
Tale misura, della durata di un anno, prorogabile di sei mesi più altri sei, garantisce protezione immediata in tutti gli stati dell’Unione Europea evitando di sovraccaricare i sistemi di asilo degli Stati membri e riducendo al minimo le formalità in considerazione della situazione d’emergenza, senza pregiudicare la possibilità per lo stato membro ospitante di rilasciare in qualsiasi momento un titolo di soggiorno.
Gli sfollati, inoltre, sono esenti dall’obbligo di visto ed hanno il diritto ad essere ammessi e circolare liberamente nel territorio di uno stato membro. Hanno, inoltre, diritto di esercitare qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo, di partecipare ad attività nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale, nonché di ricevere un alloggio adeguato, cure mediche e assistenza sociale.
Dal canto nostro, il Governo Draghi con D.M. del 9.03.2022 ha poi sospeso l’Ucraina dall’elenco dei “Paesi di Origine sicura” e, in attuazione alla predetta Decisione di esecuzione UE 2022/382, ha introdotto anche nel territorio italiano la protezione temporanea dei cittadini ucraini.
Ricostruito il tessuto, anche normativo, di questa emergenza, una riflessione è quasi d’obbligo. Nonostante le misure messe in atto, questa guerra ha certamente posto a confronto ideologie e pensieri profondamente differenti. Il più importante dilemma, però, davanti a cui siamo stati posti tutti è sicuramente questo: che significato ha oggi la parola “pace”? e quanto pesa nelle “relazioni internazionali”?
Francesco D’Elia è avvocato e componente dell’Aiga Puglia