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Effettività della tutela e interdittive antimafia, ecco cosa dice il Tar Puglia

Il TAR Puglia Bari, con la recente sentenza n. 754 del 30 maggio 2025 (Pres. Spagnoletti, Est. Allegretta), ha ribadito gli effetti totalmente ripristinatori delle decisioni di annullamento delle interdittive antimafia. Il caso è tipico. A seguito della sottoscrizione di un contratto d’appalto per la realizzazione di un’opera pubblica, la società appaltatrice, in sede di…
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Il TAR Puglia Bari, con la recente sentenza n. 754 del 30 maggio 2025 (Pres. Spagnoletti, Est. Allegretta), ha ribadito gli effetti totalmente ripristinatori delle decisioni di annullamento delle interdittive antimafia.

Il caso è tipico. A seguito della sottoscrizione di un contratto d’appalto per la realizzazione di un’opera pubblica, la società appaltatrice, in sede di richiesta di iscrizione nella white list provinciale,si è vista recapitare una interdittiva antimafia che è stata impugnata innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Nelle more della decisione giudiziale, però, l’Amministrazione committente del contratto di lavori, a norma dell’art. 94 D. Lgs. 159/2011 e dell’art. 108, comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016, ha risolto il contratto d’appalto con definitivo incameramento della cauzione prestata con polizza fideiussoria.

Avverso tale determina di risoluzione ha proposto nuovo ricorso al TAR l’appaltatore,denunciando sia vizi propri, sia vizi in via derivata, tenuto conto che la determina di risoluzione indicava, quale unica ragione giustificatrice, il provvedimento prefettizio.

Premesso che l’interdittiva antimafia è stata annullata con sentenza confermata in Consiglio di Stato, il TAR Puglia, con la sentenza in commento, ha accolto anche il ricorso per l’annullamento della determina di risoluzione contrattuale.

La decisione chiarisce che “le sentenze di annullamento del giudice amministrativo oltre al c.d. effetto caducatorio o demolitorio (che si sostanzia nell’eliminazione dell’atto impugnato) producono un effetto conformativo e un effetto ripristinatorio. Quest’ultimo implica la cancellazione delle modificazioni della realtà giuridica e fattuale intervenute a causa dell’atto annullato e il conseguente adeguamento dell’assetto di interessi (esistente prima della pronuncia giurisdizionale e venuto in vita con l’atto impugnato) alla situazione giuridica prodotta dalla pronuncia stessa” (inter plures, Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 novembre 2022, n. 9666)”.

Tale consolidato principio di diritto, applicato alla materia dei provvedimenti di prevenzione prefettizi,determina che, a seguito della definitiva pronuncia di annullamento dell’interdittiva antimafia,questa è eliminata dal mondo giuridico con effetti retroattivi e con conseguente illegittimità in via derivata della determina di risoluzione del contratto di appalto assunta dall’Amministrazione.

La sentenza citata è molto significativa nella prospettiva della pienezza del diritto di difesa e della effettività della tutela in una materia molto delicata quale quella delle misure di prevenzione, proprio per il complesso e sempre dibattuto rapporto tra gli effetti dirompenti dei giudizi di prognosi probabilistica alla base dei provvedimenti preventivi delle Prefetture e la possibilità per gli operatori economici di disporre di validi strumenti difensivi nel giudizio di impugnazione che non può sconfinare nel sindacato del merito amministrativo.

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