La manovra 2023 ha introdotto nel nostro ordinamento una misura del tutto innovativa, la “flat tax incrementale”. Con tale strumento si è inteso incentivare la redditività delle aziende e dei liberi professionisti che svolgono l’attività in forma individuale. Pertanto, della stessa non possono beneficiare né le società di capitali né quelle di persone.
Il beneficio fiscale potrà essere goduto solo per l’anno di imposta 2023 e consiste in una tassazione agevolata ad aliquota fissa 15% su una base imponibile “comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 percento di quest’ultimo ammontare”.
Pertanto, potranno valutare l’opportunità di avvalersi della flat tax incrementale, solo per l’anno 2023, i contribuenti persone fisiche: esercenti attività d’impresa; esercenti arti o professioni; diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi 54 e successivi, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L’applicazione della misura è su base volontaria, non obbligatoria. Il calcolo di convenienza che i contribuenti dovranno fare consiste nella condizione di far valere oneri deducibili o detrazioni di imposta di importi rilevanti. Nella predetta valutazione si deve considerare che l’imposta sostitutiva del 15% si applica in luogo delle aliquote ordinarie IRPEF e relative addizionali regionali e comunali. Tale imposta sostitutiva sarà applicabile da parte delle persone fisiche che esercitano impresa o lavoro autonomo, in forma individuale, a condizione che il reddito prodotto nel 2023 sia superiore al più alto tra i redditi prodotti nei tre anni precedenti (2020-2021-2022) maggiorato del 5%. La base imponibile sulla quale sarà applicabile l’imposta sostitutiva non potrà comunque superare l’ammontare di 40.000 euro. L’eventuale “extra-reddito” in esubero, pertanto, dovrà essere ugualmente assoggettato a Irpef e relative addizionali. Alcuni esempi pratici:
Esempio 1: nessuna agevolazione
Reddito 2020 euro 20.000,00;
Reddito 2021 euro 28.000,00;
Reddito 2022 euro 32.000,00;
Reddito 2023 euro 32.400,00.
La differenza tra il reddito più alto (32.000,00) ed il reddito 2023 (32.400,00) è pari ad Euro 400,00. La maggiorazione del 5% sul reddito più alto (32.000,00) è pari ad euro 1.600,00.In tale caso non si può godere di alcuna agevolazione in quanto il reddito dell’anno 2023 non è superiore al maggior reddito del triennio precedente maggiorato del 5% (33.600).
Esempio 2: piena agevolazione
Reddito 2020 euro 20.000,00;
Reddito 2021 euro 28.000,00;
Reddito 2022 euro 32.000,00;
Reddito 2023 euro 62.000,00.
La differenza tra il reddito più alto (32.000,00) ed il reddito 2023 (62.000,00) è pari ad euro 30.000,00. La maggiorazione del 5% sul reddito più alto (32.000,00) è pari ad euro 1.600,00. In questo caso il reddito soggetto a tassazione agevolata è pari ad euro 28.400,00 dato dalla differenza tra il reddito 2023 ed il reddito più alto del triennio precedente maggiorato del 5%. (33.600,00). Nel presente caso la tassazione ordinaria si applicherà su euro 33.600,00 mentre la quota di euro 28.400,00 (quindi inferiore ad Euro 40.000) verrà assoggetta all’aliquota agevolata del 15% per un importo di euro 4.260,00. Complessivamente il beneficio fiscale ammonterebbe ad euro 6.640,00.
Esempio 3: agevolazione parziale.
Reddito 2020 euro 20.000,00;
Reddito 2021 euro 28.000,00;
Reddito 2022 euro 32.000,00;
Reddito 2023 euro 90.000,00.
La differenza tra il reddito più alto (32.000,00) ed il reddito 2023 (90.000,00) è pari ad euro 58.000,00. La maggiorazione del 5% sul reddito più alto (32.000,00) è pari ad euro 1.600,00. In questo caso il reddito soggetto a tassazione agevolata è dato dalla differenza tra il reddito 2023 ed il reddito più alto del triennio precedente maggiorato del 5%. (33.600,00), contenuto nella misura massima di euro 40.000,00. Nel presente caso la tassazione ordinaria si applicherà su euro 50.000,00 mentre sulla quota di euro 40.000,00 verrà assoggetta all’aliquota agevolata del 15% per un importo di euro 6.000,00. Complessivamente il beneficio fiscale ammonterebbe ad euro 11.200,00. La detta agevolazione potrà esse goduta solo per il versamento del saldo per l’anno 2023 mentre gli acconti per l’anno 2024 dovranno essere calcolati senza tenere conto del medesimo trattamento agevolativo. Inoltre, l’applicazione del regime agevolativo non determina alcuna ricaduta sulla eventuale determinazione di deduzioni, detrazioni o altri benefici di natura tributaria e non tributaria.
Fabio Corvino
Presidente dell’Ordine
dei commercialisti e e degli esperti contabili di Lecce