Diventerà permanente, sistemico il regime opzionale della rivalutazione delle quote di partecipazione nelle società di capitali o di persone, residenti e non, avendo il legislatore delegante, v. art. 5 primo comma, lett. h), n. 2, Legge delega 9 agosto 2023, n. 111 previsto la sua introduzione nel nostro sistema positivo. Difatti la disciplina originariamente introdotta, L. n. 448/2001, sulla rivalutazione delle quote di partecipazioni (riduce la plusvalenza azionaria con una sua tassazione sostitutiva indolore) è sempre stata reiterata, riproposta nel passato anche recente, attraverso la riapertura dei suoi termini con una differenziazione ovvero incremento della misura dell’imposta sostitutiva – mantenendo inalterato l’impianto della disposizione. Un sistema impositivo immanente de facto alternativo a quello ordinario finalizzato a fare gettito ed indirettamente a stimolare la circolazione delle partecipazioni che può concorrere alla crescita del mercato finanziario. Regime che in futuro dovrà coniugarsi, con la coeva armonizazzione dei redditi di natura finanziaria, auspicandone in sede di attuazione della delega una sua estensione nel senso infra enunciato.
La rivalutazione nella disciplina originariamente introdotta, vedi L. 448/2001, riduce il prelievo sulla futura plusvalenza ma non libera minusvalenze deducibili, ed è utilizzabile solo nell’ambito della categoria autonoma dei redditi diversi, con l’effetto deteriore che, il valore rideterminato non potrà esser utilizzato ad es. nelle ipotesi di recesso tipico con annullamento della partecipazione, v. liquidazione della società, recesso socio ed assegnazione i cui proventi generano redditi di capitale e non redditi diversi. Si vuole dire che, la il valore rideterminato potrà essere utilizzato nelle ipotesi di recesso atipico del socio che cede la partecipazione a terzi o ad altri soci, ma non anche nelle ipotesi di recesso tipico, ordinario in cui è la società partecipata a liquidare il socio uscente.
Studieremo il coordinamento all’interno della stessa legge delega fra la rivalutazione de qua e l’armonizzazione della disciplina dei redditi finanziari, v. art. 5, primo comma lett.) – si supera la tradizionale distinzione fra redditi di capitali e redditi diversi confusi all’interno della macrocategoria dei redditi finanziari in cui saranno compensabili ex sé redditi di segno opposto. Distinzione fra dividendi e capital gains che invece permane nel Modello OCSE per le Convenzioni contro le doppie imposizioni, si veda gli artt. 10 e 11 sui dividendi e gli interessi mentre i capital gains sono all’interno delle disposizioni dell’art. 13. Cosi nell’ambito della nuova categoria dei redditi finanziari le minusvalenze e le perdite da liquidazione realizzate in caso di annullamento delle azioni potranno abbattere un dividendo o un flusso cedolare. Per tale via, verranno meno le incongruenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni previo incasso del dividendo, in cui erano de facto inutilizzabili le minusvalenze derivanti dal corrispettivo ridotto per effetto del dividendo non disponendo il socio uscente di altre partecipazioni qualificate da cedere nel futuro (il beneficio del riporto andava perduto). Verificate queste premesse normative si tratta di capire come coordinare l’introduzione della nuova univoca categoria dei redditi finanziari con il divieto, v. art. 5, sesto comma, della Legge n. 448/2001 (richiamata nella Relazione al disegno di legge n. 1038 sfociato nella delega) di utilizzare il valore rideterminato per abbattere i redditi di capitale. In particolare quei redditi quantificati in via di differenziale per annullamento delle partecipazioni sopra ricordati ossia quelli generati da recesso, liquidazione e riduzione del capitale sociale. In altri termini, con l’unificazione in “delega” dei redditi di natura finanziaria, quel valore rideterminato delle partecipazioni potrà esser utilizzato anche per abbattere redditi/esuberi da differenziale ovvero da recesso tipico riassorbiti in futuro nell’univoca categoria dei redditi finanziari, non avendo più senso un sistema duale sugli utilizzi del valore rideterminato una volta che il sistema positivo volge verso l’unificazione de qua. Si vuole dire che, venuta meno a regime la distinzione all’interno del genus dei redditi di natura finanziaria fra redditi diversi e redditi di capitale, sarebbe possibile utilizzare il valore rideterminato in senso verticale all’interno di essa senza deroghe alcuna e quindi per abbattere anche un reddito da recesso atipico (il “corrispettivo” viene liquidato dalla società e non dal terzo e/o socio). Permangono invece le esclusioni originarie, art. 5, sesto comma, della L. 448/2001, sull’utilizzo delle eventuali minusvalenze derivanti dalla cessione della partecipazione rivalutata che dovrebbero rimanere inutilizzabili diversamente vi sarebbe un eccesso di delega.
Conclusivamente, non dovrebbe pertanto rilevare il riferimento, all’interno della previsione di delega sull’introduzione della rivalutazione, ai redditi diversi, essendo un richiamo figlio di un passato al quale il legislatore fatica a rinunciare.
Fabio Ciani – Avvocato tributarista, presidente commissione Wealth Management Milano