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Debiti con l’erario, le strade per raggiungere un accordo con il “Decreto correttivo”

Il “Decreto correttivo al Concordato preventivo biennale” è entrato in vigore il 6 agosto 2024, e introduce una serie di modifiche sostanziali al sistema fiscale italiano. Il decreto apporta numerose novità, tra cui spicca la proroga della rottamazione-quater. Il termine per il pagamento della rata viene posticipato al 15 settembre del 2024 con una tolleranza…

Il “Decreto correttivo al Concordato preventivo biennale” è entrato in vigore il 6 agosto 2024, e introduce una serie di modifiche sostanziali al sistema fiscale italiano. Il decreto apporta numerose novità, tra cui spicca la proroga della rottamazione-quater. Il termine per il pagamento della rata viene posticipato al 15 settembre del 2024 con una tolleranza di 5 giorni. Il decreto introduce anche un nuovo strumento di accertamento, definito informalmente “Accertamento sintetico 2.0” e che manda in pensione il redditometro. Questo meccanismo si attiva quando lo scostamento tra il reddito dichiarato e gli indici presuntivi supera la soglia di 70mila euro. Il reddito complessivo accertabile dovrà eccedere di almeno 1/5 quello dichiarato e, comunque, di almeno 10 volte l’assegno sociale annuo, il cui importo sarà aggiornato biennalmente in base agli indici Istat.

Il concordato preventivo

Per quanto riguarda il concordato preventivo biennale, viene chiarito che i debiti tributari o contributivi da considerare per l’accesso al concordato sono quelli definitivamente accertati o derivanti da atti impositivi non più impugnabili, comunque inferiori a 5mila euro. Non rilevano i debiti oggetto di provvedimento di sospensione o di rateazione fino alla decadenza dei relativi benefici. Inoltre, per le imprese è prevista la possibilità di riportare in avanti le perdite fiscali conseguite nei periodi oggetto di concordato. Il decreto introduce anche una flat tax incrementale per i soggetti ISA e i forfettari. Si tratta di un’imposta sostitutiva opzionale sulla differenza tra il reddito proposto nel concordato e quello conseguito in precedenza. Le aliquote variano in base al punteggio ISA o al regime forfetario. Per i soggetti ISA, l’aliquota è del 10% per punteggi tra 8 e 10, del 12% per punteggi tra 6 e 8, e del 15% per punteggi inferiori a 6. Per i forfetari, l’aliquota è del 10%, ridotta al 3% per le start-up. I termini di versamento dell’imposta sostitutiva sono fissati entro i termini previsti per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, con la prima scadenza al 30.06.2025, o con la maggiorazione dello 0,4% entro i 30 giorni successivi.

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