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Diritto & Economia

Dal Governo la nuova sanatoria fiscale tra vantaggi e scadenze prefissate. Ma anche tolleranza zero per i ritardi

La legge di bilancio 2026 ripropone la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. rottamazione delle cartelle), giunta alla sua quinta edizione, con alcune importanti novità rispetto alle precedenti.

A cominciare dall’ambito temporale dei carichi definibili che comprende quelli affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, mentre la rottamazione-quater fermava le lancette al 30 giugno 2022. Per data di affidamento s’intende la data di consegna del ruolo all’Agente della riscossione, non quella di notifica della cartella di pagamento, ricordando che i ruoli che risultano consegnati il 10 gennaio 2024 sono stati affidati fra il 16 e il 31 dicembre 2023 e sono quindi rottamabili. Rinnovato anche l’ambito oggettivo della sanatoria che risulta molto più circoscritto rispetto al passato. Sono infatti definibili soltanto le partite derivanti dall’omesso versamento di imposte e ritenute risultanti dalla liquidazione e dal controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, Irap, Iva e sostituti d’imposta, nonché di contributi previdenziali dovuti all’Inps e quelle relative a multe stradali irrogate da amministrazioni statali (prefetture).

Restano pertanto esclusi tutti gli altri carichi, come quelli relativi ad accertamenti, alle imposte indirette sui trasferimenti o ai tributi locali (come il cosiddetto «bollo auto»), salvo diversa autonoma deliberazione dell’ente territoriale.

Come nelle precedenti edizioni, i vantaggi della rottamazione consistono nell’azzeramento delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni e aggio di riscossione, nonché, per le contravvenzioni stradali, delle somme aggiuntive. Restano quindi da pagare unicamente le somme dovute per la sorte capitale e a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica. L’Agenzia delle entrate-riscossione mette a disposizione del debitore il prospetto informativo con l’elenco dei carichi definibili e degli importi dovuti, che può essere richiesto online sul sito istituzionale dell’AdER.

Altra rilevante novità riguarda il piano dei pagamenti. A differenza della precedente edizione che prevedeva una dilazione massima di 18 rate (5 anni), con due maxi-rate iniziali pari al 10% delle somme dovute, la rottamazione-quinquies prevede fino a 54 rate bimestrali (9 anni) di pari importo, con un minimo di 100 euro, da pagare a partire dal 31 luglio 2026. La durata della rateazione sarà quindi tanto più breve quanto minore è l’importo delle somme dovute, potendosi beneficiare della durata massima di 9 anni solo per importi da 54mila euro in su. Sulle rate successiva alla prima si applicano interessi pari al 3% annuo.

Limitatamente ai carichi oggetto di questa nuova edizione, sono ammessi alla sanatoria anche i contribuenti decaduti dalle prime tre rottamazioni o dal saldo e stralcio, mentre per la rottamazione-quater il ripescaggio è previsto solo se la decadenza è maturata entro il 30 settembre 2025. I contribuenti ancora in regola con i pagamenti delle precedenti sanatorie risultano quindi esclusi, per cui non potranno beneficiare del più ampio periodo di rateazione di 9 anni oggi previsto. Sarebbe opportuno ammetterli, per evitare un’ingiusta penalizzazione proprio dei contribuenti più “virtuosi”.

La procedura ricalca quella già prevista nelle precedenti edizioni. La domanda deve essere presentata in via telematica entro il 30 aprile 2026; successivamente, l’AdER, entro il 30 giugno, trasmette agli interessati il piano dei pagamenti, in base al numero di rate prescelto nella domanda, o comunica l’eventuale diniego.

Anche gli effetti della presentazione della domanda sono i soliti: sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e i pagamenti delle rate di dilazione pregresse (che sono revocate ope legis al 31 luglio 2026, indipendentemente dal pagamento della prima rata della rottamazione, senza che possano essere rinnovate in caso di decadenza da quest’ultima); non possono essere avviate nuove procedure esecutive e cautelari; sono sospese le procedure esecutive in corso, salvo l’esito positivo del primo incanto; il debitore non è considerato inadempiente ai fini dell’erogazione di rimborsi, dei pagamenti della PA e del rilascio del DURC.

Gli eventuali giudizi pendenti sui carichi definibili sono sospesi dal giudice, dietro deposito della domanda di rottamazione, e si estinguono in seguito al deposito della prova del versamento della sola prima o unica rata.

La decadenza si verifica in caso di mancato o insufficiente versamento dell’unica rata prescelta o di due rate, anche non consecutive, ovvero anche della sola ultima rata, senza alcuna tolleranza per il ritardo nei pagamenti. In caso di omesso pagamento di una rata il pagamento successivo viene automaticamente imputato alla rata scaduta, per cui si decade se l’inadempimento non è sanato prima della scadenza dell’ultima rata.

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