Dopo un mese di attesa, sono arrivati i chiarimenti dell’Agenzia sulla tregua fiscale. In particolare, con un recente comunicato stampa, l’Erario ha annunciato l’emanazione della circolare che fornisce chiarimenti sulla definizione agevolata delle liti col fisco. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, possono essere definite, a domanda del contribuente che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
In altri termini, nella stragrande maggioranza di casi, sarà possibile chiudere i contenziosi con il fisco pagando soltanto le imposte, senza sanzioni e interessi.
Finisce così il braccio di ferro fra contribuenti in crisi ed Erario in cerca di liquidità.
La norma in questione, contenuta nei commi 186 e seguenti della Legge di Bilancio, stabilisce che in caso di ricorso pendente iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della causa.
In deroga a quanto previsto dal comma 186, in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale (non cautelare) depositata alla data di entrata in vigore della legge, le controversie possono essere definite con il pagamento: del 40 per cento del valore della causa in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
Invece, in presenza di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 188, per la parte di atto annullata.
Con riferimento alle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della causa.
Dopo un mese dall’entrata in vigore della norma, l’Agenzia ha annunciato l’emanazione delle istruzioni per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure di tregua fiscale previste dall’ultima Legge di Bilancio (legge n. 197/2022).
Con una circolare “omnibus”, le Entrate hanno illustrato tutte le possibilità e le modalità per usufruire delle norme agevolative volte a supportare imprese e famiglie nell’attuale situazione di crisi economica.
La circolare neo emanata segue quella sulla definizione degli avvisi bonari, pubblicata lo scorso 13 gennaio. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma. È esclusa la possibilità di fruire della compensazione prevista dall’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997. Nel caso in cui gli importi dovuti superino euro 1.000, è inoltre ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.
Daniele Baldassare Giacalone è avvocato e commercialista