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Come la riforma cambierà la riscossione dei tributi

Lo schema di decreto legislativo in tema di riordino del sistema nazionale della riscossione si può scomporre in tre parti: la prima relativa ai rapporti tra gli enti impositori e l’Agenzia della Riscossione, la seconda ai nuovi criteri temporali di dilazione del pagamento delle cartelle e la terza concernente le disposizioni in materia di concentrazione…

Lo schema di decreto legislativo in tema di riordino del sistema nazionale della riscossione si può scomporre in tre parti: la prima relativa ai rapporti tra gli enti impositori e l’Agenzia della Riscossione, la seconda ai nuovi criteri temporali di dilazione del pagamento delle cartelle e la terza concernente le disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nell’accertamento.

Vediamole in sintesi.

Viene stabilito che i carichi affidati all’Agenzia Riscossione dal 1° gennaio 2025, se non riscossi dopo la notifica delle cartelle, saranno automaticamente discaricati all’infruttuoso decorso di cinque anni. Vale a dire che l’Agenzia della Riscossione non li dovrà ritenere più in consegna; i crediti, però, non si estingueranno se non al termine del periodo prescrizionale (5 anni per le sanzioni e 10 anni per i tributi erariali) nel caso in cui, successivamente al quinquennio e fino al termine della prescrizione, venissero segnalati beni in possesso del contribuente debitore, con conseguente riaffidamento dei carichi.

Cambia il numero delle rate cui potranno accedere i contribuenti, ma non immediatamente. Lo schema prevede, infatti, che per le somme iscritte a ruolo di importo inferiore o pari ad euro 120.000, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l’Agenzia concede la dilazione fino a un massimo di:

  • 84 rate mensili per le richieste avanzate negli anni 2025 e 2026
  • 96 rate mensili per le richieste avanzate negli anni 2027 e 2028;
  • 180 rate mensili per le richieste presentate al 1° gennaio 2029.

Se il contribuente documenta (indice Isee per le persone fisiche e indice di liquidità per le persone giuridiche) di trovarsi in situazione di obiettiva difficoltà temporanea, potrà:

  1. se ha carichi superiori a 120.000 euro, chiedere la dilazione fino a 120 rate indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
  2. se ha carichi di importo fino a 120.000 euro, l’Agenzia concede una dilazione:
  • da 85 a 120 rate mensili per le richieste avanzate negli anni 2025 e 2026;
  • da 97 a 120 rate mensili per le richieste avanzate negli anni 2027 e 2028;
  • da 109 a 120 rate mensili per le richieste avanzate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Come si vede l’aumento non è immediato ma progressivo.

La terza novità concerne il carattere esecutivo degli atti impositivi che si estende dagli avvisi di accertamento ad una platea di atti specificamente individuati, nel senso che la loro riscossione non avverrà più a mezzo cartella di pagamento ma mediante l’attribuzione a questi atti di una forza autoesecutiva, idonea a costituire il presupposto per l’azione di recupero prescindendo dalla cartella. Saranno ricompresi gli atti di recupero dei crediti d’imposta inesistenti o non spettanti, gli atti di irrogazione sanzioni, gli avvisi di liquidazione e rettifica del Registro, di accertamento e liquidazione delle Successione e Donazione.

Il restyling risponde alla volontà legislativa di accelerare la riscossione ed evitare i tempi più lunghi occorrenti per la formazione dei ruoli e la notifica delle cartelle, prevedendo l’automatismo della scansione cronologica delle varie fasi (accertamento, affidamento, avviso di presa in carico, riscossione) come disciplinato dal decreto legge n. 78 del 2010.

Viene, infine, previsto che, nel caso in cui il debitore principale chieda ed ottenga la rateazione della cartella di pagamento, nei confronti degli altri condebitori in via sussidiaria non corra la prescrizione del credito erariale, ma resti sospesa a decorrere dal versamento della prima rata e per l’intera durata della rateazione chiesta dal debitore principale. Dovrebbe conseguire la paralisi dell’azione di riscossione nei confronti dei debitori tenuti in via sussidiaria ma destinatari della medesima cartella.

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