SEZIONI
SEZIONI
Bari
Sfoglia il giornale di oggiAbbonati

Come cambiano gli allarmi del fisco

Il 15 luglio scorso è finalmente entrato in vigore il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotto dal D.Lgs. n. 14/2019, in attuazione della direttiva Ue Insolvency 2018/1023, e rimodellato dal d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022. Il restayling ha trasformato, tra gli altri istituti, anche il codice di comportamento dei cosiddetti “creditori pubblici…

Il 15 luglio scorso è finalmente entrato in vigore il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotto dal D.Lgs. n. 14/2019, in attuazione della direttiva Ue Insolvency 2018/1023, e rimodellato dal d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022.

Il restayling ha trasformato, tra gli altri istituti, anche il codice di comportamento dei cosiddetti “creditori pubblici qualificati”, a carico dei quali la previgente disciplina contenuta originariamente nell’art. 15 del codice è del tutto mutata.

Nell’ambito degli indirizzi di prevenzione della crisi, infatti, il nuovo art. 25 novies del codice della crisi prevede adesso che l’Agenzia delle Entrate segnali all’imprenditore e al presidente del collegio sindacale, ove sussistente l’organo in questa composizione, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o pec l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’iva emergente dai dati delle liquidazioni periodiche, superiore a 5.000 euro.

L’Agenzia Entrate Riscossione, dal suo canto, effettua analoga segnalazione in caso di esistenza di crediti affidati, autodichiarati o accertati in via definitiva e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, ad euro 100.000, per le società di persone ad euro 200.000 e per le altre società ad euro 500.000.

La segnalazione deve essere inviata dalle Entrate entro 60 gg. dal termine di presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche e dall’Agenzia Riscossione entro 60 gg. decorrenti dal superamento della soglia rispettivamente di 100, 200, 500 mila euro.

La stessa segnalazione grava a carico dell’Inps e dell’Inail ma per soglie differenti.

La segnalazione contiene l’invito all’imprenditore a presentare l’istanza di nomina dell’esperto per l’accesso alla composizione negoziata prevista dall’art. 17, sempre che ne ricorrano i presupposti.

Oggetto della segnalazione

L’invito scatta, per le Entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell’anno 2022. Per l’Agenzia Riscossione , in relazione ai carichi affidatile a decorrere dal 1° luglio 2022.

In quest’ultimo caso si tratta sia dei carichi affidati da accertamenti impoesattivi che da cartelle (ruoli iscritti).

La disposizione, per come riformulata, è molto più blanda della precedente, nel senso che non prevede conseguenze carico dei creditori ufficiali in caso di mancata o tardiva segnalazione. L’art. 15 soppresso prevedeva, invece, obbligataria la segnalazione, pena per l’Agenzia delle Entrate e l’Inps la perdita della prelazione del credito e, per l’Agenzia Riscossione, l’inopponibilità del credito per spese e oneri di riscossione.

Col decreto 83/2022 si è preferito accendere i fari sul presidente dell’organo di controllo, se collegiale, inserendo sostanzialmente quest’ultimo in quella prospettiva che il legislatore del 2019 aveva delineato mercè l’integrazione dell’art. 2086 del codice civile, che impone il dovere dell’imprenditore di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, soprattutto in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.

Lo spostamento del profilo soggettivo della responsabilità, dal creditore all’imprenditore, si dimostra indubbiamente più efficace e rende coerente la finalità di prevenzione che anima la nuova legislazione e trova nella declinazione del nuovo art. 3 d.lgs. 83/2022 un cambiamento anche culturale del legislatore, finalmente affrancato dall’ideologia della sanzione, inutile se non efficace.

L’organo di controllo è tenuto a verificare che l’assetto organizzativo sia conforme ai principi di corretta amministrazione. Il collegio sindacale viene investito non solo di un compito censorio di comportamenti illegittimi o scorretti, ma anche di preventiva sollecitazione dell’organo amministrativo affinché siano assunti i conseguenti e naturali provvedimenti allo scopo di evitare, da un lato, che la gestione dell’impresa vada avanti senza la necessaria percezione dei sintomi della crisi e, dall’altro, che gli amministratori non indugino in comportamenti dilatori tali da aggravare il dissesto.

Antonio Damascelli è presidente dell’Uncat

ARGOMENTI

diritto & economia

CORRELATI

string(0) ""

Lascia un commento

Bentornato,
accedi al tuo account

Registrati

Tutte le news di Puglia e Basilicata a portata di click!